Ricorso Inammissibile: la Cassazione Chiude la Porta alla Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto processuale penale, chiarendo come un ricorso inammissibile possa precludere l’applicazione di nuove norme più favorevoli, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Questa decisione sottolinea l’importanza della corretta formulazione dei motivi di ricorso e le conseguenze di una loro manifesta infondatezza.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna per furto aggravato emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’improcedibilità dell’azione penale. La difesa sosteneva che, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il reato di furto aggravato era diventato procedibile a querela di parte. Poiché nel caso specifico non era mai stata depositata alcuna querela, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione del procedimento.
Il problema del ricorso inammissibile e la sua analisi
La questione centrale non riguardava tanto la nuova disciplina della procedibilità, quanto la natura stessa del ricorso presentato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è possibile sollevare questioni di improcedibilità sopravvenute (come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia) quando il ricorso si fonda su motivi palesemente infondati o generici, o è comunque inammissibile per altre ragioni.
In pratica, l’ammissibilità del ricorso è un presupposto fondamentale per poter esaminare qualsiasi altra questione, incluse quelle che potrebbero portare a un esito favorevole per l’imputato. Un ricorso inammissibile crea una barriera invalicabile, cristallizzando la situazione giuridica definita dalla sentenza impugnata e impedendo al giudice di legittimità di applicare norme successive, anche se più vantaggiose.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato. Quando un ricorso è inammissibile, si forma un ‘giudicato’ sulla sentenza impugnata, che non può più essere messo in discussione. Di conseguenza, il rapporto processuale si esaurisce e non c’è più spazio per applicare nuove disposizioni normative. La Cassazione ha richiamato precedenti specifici (sentenze n. 49513/2023 e n. 49499/2023) che confermano come un ricorso basato su motivi generici o manifestamente infondati non possa servire da ‘veicolo’ per introdurre la questione della nuova procedibilità a querela.
L’inammissibilità del ricorso è stata attribuita a colpa del ricorrente. Questo, secondo quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la corretta redazione e la fondatezza dei motivi di ricorso sono essenziali. Un ricorso presentato in modo superficiale o senza validi argomenti giuridici non solo non raggiungerà l’obiettivo sperato, ma impedirà anche di beneficiare di eventuali modifiche legislative favorevoli intervenute nel frattempo. La decisione serve da monito per gli operatori del diritto sull’importanza di un approccio rigoroso nella stesura degli atti di impugnazione, poiché un ricorso inammissibile chiude definitivamente ogni possibilità di revisione della condanna, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
È possibile invocare la nuova procedibilità a querela della Riforma Cartabia se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che se un ricorso è inammissibile, non è possibile sollevare la questione della improcedibilità sopravvenuta per mancanza di querela, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Un ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000 euro.
Perché un ricorso inammissibile impedisce di applicare norme più favorevoli?
Perché l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame nel merito di qualsiasi questione e consolida la sentenza impugnata. Il rapporto processuale si considera esaurito, impedendo al giudice di applicare norme entrate in vigore successivamente alla sentenza stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d’appello di Firenze che l’ ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.
Con unico motivo deduce che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l’improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositat alcuna querela.
Il ricorrente ha depositato memoria.
La prospettata censura non tiene conto dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizio della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivament sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma d procedibilità (sez. 4 – n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468 – 01; nello stesso sens sez. 4 – n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467 – 01).
Alla COGNOME inammissibilità COGNOME del COGNOME ricorso, COGNOME riconducibile COGNOME a COGNOME colpa COGNOME della COGNOME ricorrente COGNOME (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pre idente