Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4otivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia – sez. di Cerignola- per il reato di furto in concorso di materiale idraulico.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva che, se esclusa, avrebbe determiNOME la improcedibilità del reato ascritto per prescrizione In subordine denuncia difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 dei 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzioNOMErio, sono infatti inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di appello di Bari c:he ha fatto riferimento alla capacità criminale del COGNOME, manifestata in plurimi precedenti penali, seppure, in parte, depenalizzati per evidenziare la capacità criminosa del prevenuto e al necessità di mantenere ferma la recidiva, sebbene nell’ambito di un giudizio di equivalenza tr circostanze di segno opposto
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Anche la recidiva risulta applicata con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.