Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ZHEIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dellta rmembre 202, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui COGNOME era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A e B.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell’Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 dell’08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE risultava univocamente orientato in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tutti i documenti esaminati riportavano la fotografia dell’imputato e le generalità di altri soggetti, rendendo evidente la «compartecipazione al fatto dell’imputato e la sua penale responsabilità».
Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME, quantificato in tre anni e tre mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei reati di cui ai capi A e B, tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato e della circostanza che lo stesso, al momento del fatto, era sottoposto alla misura della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dall’abitazione in orario notturno, applicatagli dal Magistrato di sorveglianza di Mantova il 12 gennaio 2016.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.