Ricorso Inammissibile per Genericità nel Reato di Ricettazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le valutazioni della Corte in materia di ricettazione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in Appello per il reato di ricettazione, hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si basavano su diversi punti:
1. Genericità della prova: Uno dei ricorrenti sosteneva che non vi fosse prova sufficiente della sua partecipazione al furto presupposto al reato di ricettazione.
2. Mancata concessione di attenuanti: Entrambi contestavano il rifiuto dei giudici di merito di applicare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4 c.p.), che avrebbe potuto portare a una qualificazione del fatto come ricettazione lieve.
3. Valutazione della condotta: Si contestava la valutazione del comportamento di uno dei concorrenti nel reato.
4. Applicazione della recidiva e quantificazione della pena: Infine, venivano criticate l’applicazione della recidiva a uno degli imputati e l’entità complessiva della sanzione, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della loro colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli sulla base di principi procedurali e sostanziali consolidati.
Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità. I giudici hanno sottolineato che non basta riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica mirata alla logica giuridica della sentenza impugnata, non una semplice riedizione di difese già ritenute infondate.
Per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse basata su una congrua motivazione. L’esclusione dell’attenuante era stata giustificata dalla “somma considerevole” del valore dei beni ricettati. Questa valutazione, essendo logica e ben argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha confermato che la sentenza d’appello aveva motivato adeguatamente sia sulla condotta decettiva di uno dei concorrenti, sia sull’applicazione della recidiva, sia sull’entità della pena. La sanzione era stata infatti commisurata alla gravità del fatto e alla “negativa personalità dei ricorrenti”, senza incorrere in vizi logici.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima riguarda la tecnica di redazione dei ricorsi: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una difesa che non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a ripeterle. Per avere successo, un’impugnazione deve individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi di motivazione presenti nella sentenza.
La seconda lezione è di natura sostanziale e riguarda il reato di ricettazione. La Corte ribadisce che la valutazione sulla concessione di attenuanti, come quella del danno lieve, è una prerogativa del giudice di merito. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, come il riferimento al valore non trascurabile dei beni, essa diviene difficilmente contestabile in Cassazione. La decisione finale sulla pena, inoltre, tiene conto non solo del fatto oggettivo ma anche della personalità dell’imputato, inclusi i suoi precedenti penali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e puntuale alla logica giuridica della sentenza che si sta impugnando.
Quando può essere negata l’attenuante del danno di lieve entità nel reato di ricettazione?
Secondo questa ordinanza, l’attenuante può essere negata quando il valore economico dei beni oggetto del reato è considerato ‘considerevole’. Se il giudice fornisce una motivazione logica per questa valutazione, la sua decisione è legittima.
Quali fattori vengono considerati per determinare l’entità della pena?
La Corte ha confermato che la pena viene determinata non solo sulla base della gravità oggettiva del fatto (come il valore dei beni), ma anche tenendo conto della ‘personalità negativa’ dei colpevoli, che può includere la loro condotta durante il reato e la presenza di precedenti penali (recidiva).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12777 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hann basato la loro decisione sul fatto che non fosse minimamente provata la partecipazione del ricorrente COGNOME al reato di furto presupposto a quello di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza);
considerato, quanto al secondo motivo e terzo motivo, che la Corte ha escluso con congrua motivazione la possibilità di concedere l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen. in ragione della somma considerevole portata dal titolo ricettato, circostanza che l’ha condotta ad escludere anche l’ipotesi di ricettazione lieve anche in ragione della gravità del fatto;
ritenuto che, quanto al quarto motivo, la Corte ha sottolineato il comportamento decettivo della ricorrente NOME concorrente nel reato commesso dal COGNOME, che aveva accompagnato sul luogo del delitto favorendo la sua condotta (pag. 7 della sentenza);
ritenuto che la Corte ha offerto congrua motivazione anche in ordine alla recidiva contestata ed applicata al COGNOME (pag. 6 della sentenza);
che, infine, è stata congruamente giustificata anche l’entità della sanzione inflitta valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dei ricorren senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi (pagg. 7 e 8 della sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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