Ricorso Inammissibile per Ricettazione: La Cassazione Chiarisce i Limiti delle Attenuanti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di ricettazione, cogliendo l’occasione per ribadire principi fondamentali sia di diritto processuale che sostanziale. La decisione si concentra sulla nozione di ricorso inammissibile e sulla corretta applicazione delle circostanze attenuanti, offrendo spunti di riflessione cruciali per la pratica legale. L’analisi della Suprema Corte dimostra come la specificità dei motivi di appello sia un requisito imprescindibile e come la valutazione del danno non si limiti al solo aspetto patrimoniale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato contestava la valutazione sulla sua responsabilità, sostenendo la non credibilità delle accuse a suo carico. Inoltre, lamentava la mancata applicazione di alcune attenuanti, tra cui quella prevista per la particolare tenuità del danno e l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
Il primo e decisivo punto affrontato dalla Cassazione riguarda la natura stessa del ricorso. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Limitarsi a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di secondo grado rende il ricorso inammissibile, in quanto non assolve alla sua funzione tipica. La Corte ha quindi confermato la valutazione del giudice di merito sulla palese provenienza furtiva del bene, basata sulle modalità di ricezione e possesso da parte dell’imputato.
Attenuanti e Danno: un Doppio Binario Non Concesso
Un aspetto tecnico di grande interesse riguarda la gestione delle attenuanti. Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.). Tuttavia, il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la forma attenuata del delitto di ricettazione proprio sulla base dell'”esiguo valore del bene detenuto”.
La Cassazione, richiamando una consolidata giurisprudenza, ha chiarito che le due previsioni non sono cumulabili se si fondano sullo stesso presupposto. In altre parole, se la lieve entità del valore del bene è già stata utilizzata per qualificare il reato nella sua forma meno grave, la stessa circostanza non può essere usata una seconda volta per concedere un’ulteriore diminuzione di pena tramite l’attenuante comune. Si tratta di un’ipotesi estranea al caso di specie e la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito.
La Valutazione del Danno Oltre il Profilo Economico
Infine, la Corte ha validato la decisione di non applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La motivazione è significativa: la gravità del danno cagionato alla persona offesa non andava misurata solo in termini di valore economico del bene sottratto. Il vero danno, in questo caso, consisteva nell'”appropriazione dei dati sensibili riguardanti la sfera privata della persona offesa”. Questo approccio sottolinea come la lesione possa andare ben oltre l’aspetto patrimoniale, toccando diritti fondamentali come la privacy, e giustificando così il mantenimento della sanzione penale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione su tre pilastri principali. In primo luogo, la mancanza di specificità del ricorso, che si limitava a riproporre argomenti già vagliati, lo rendeva processualmente inammissibile. In secondo luogo, ha confermato la correttezza giuridica della non applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, in virtù del principio che vieta di valutare due volte la medesima circostanza a favore dell’imputato. Infine, ha avallato la valutazione del giudice di merito sulla gravità complessiva del fatto, che teneva conto non solo del valore economico ma anche della lesione alla sfera privata della vittima, escludendo così la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere ricorsi specifici e argomentati, pena la dichiarazione di inammissibilità. Sul piano sostanziale, ribadisce che la valutazione del danno in ambito penale deve essere olistica, considerando anche le implicazioni non patrimoniali della condotta illecita, come la violazione della privacy. La decisione consolida inoltre il principio secondo cui le attenuanti non possono essere applicate in modo ridondante per la stessa circostanza di fatto, garantendo coerenza e proporzionalità nel sistema sanzionatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
È possibile applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità a un reato di ricettazione già riconosciuto in forma attenuata per il basso valore del bene?
No. La Cassazione ha stabilito che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) non è compatibile con la forma attenuata del delitto quando la valutazione del danno patrimoniale è già stata considerata per qualificare il reato come meno grave.
La gravità di un reato si valuta solo sul valore economico del bene?
No, la Corte ha chiarito che la gravità del danno non si limita al valore economico del bene. Nel caso di specie, è stata considerata rilevante l’appropriazione di dati sensibili riguardanti la sfera privata della persona offesa, un danno che va oltre il mero aspetto patrimoniale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso
considerato che il giudice di merito ha motivato, alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, circa la non credibilità del racconto prospettato dall’imputato in quanto, per le modalità di ricezione e possesso del bene, appare indubitabile che l’imputato si sia rappresentato come concreta e possibile la provenienza furtiva;
considerato che la Corte di appello ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo a p.4 della sentenza impugnata in relazione alla non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della gravità del dan cagionato alla persona offesa, il quale non fa riferimento al valore economico del bene, quanto all’appropriazione dei dati sensibili riguardanti la sfera privata della persona offesa stessa (Sez. 2, n.39584 del 2021);
considerato che il giudice di merito, sempre a p.4 della sentenza impugnata, ha motivato la non applicabilità dell’attenuante di cui all’art.62, n.4 cod. pen. in virt di una consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.28870 del 2020), la quale sostiene “la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fanno (Sez. 2, n.49071 del 04/12/2012, Rv. 253906)”, ipotesi estranea al caso di specie, nel quale il giudice di primo grado ha esplicitamente ravvisato la forma attenuata del delitto di ricettazione sulla base “dell’esiguo valore del bene detenuto”;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr ‘dente