Ricorso Inammissibile e Recidiva: Quando la Motivazione è Adeguata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi basati su presunti vizi di motivazione, delineando i confini entro i quali una censura può essere considerata ammissibile. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna, in cui l’imputato lamentava l’illogicità della motivazione relativa all’applicazione della recidiva. La Corte Suprema ha respinto le doglianze, confermando la decisione dei giudici di merito e chiarendo i presupposti per una corretta argomentazione giuridica.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, che affermava la responsabilità penale di un individuo per due reati: uno relativo a sostanze stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e l’altro per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Nella determinazione della pena, il giudice aveva concesso le attenuanti generiche, ritenendole però equivalenti all’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Inoltre, i due reati erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione.
La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Contro questa seconda sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte territoriale aveva giustificato l’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (cioè se la recidiva fosse o meno correttamente applicata), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. Secondo i giudici di legittimità, il motivo di ricorso era “manifestamente infondato”.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di secondo grado avessero fornito una giustificazione “adeguata” e priva di “contraddizioni o manifeste illogicità” riguardo alla decisione sulla recidiva. Questo passaggio è fondamentale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di controllare la correttezza logico-giuridica del ragionamento che ha portato alla decisione impugnata.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva esposto le ragioni per cui riteneva giusto applicare la recidiva e bilanciarla in equivalenza con le attenuanti. Poiché tale spiegazione è risultata coerente e sufficiente, ogni ulteriore doglianza dell’imputato si è tradotta in una richiesta, non consentita in sede di legittimità, di una nuova e diversa valutazione dei fatti. Pertanto, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, portando alla sua inevitabile inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: per contestare con successo una sentenza in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione, ma è necessario dimostrare un vizio specifico, come una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria. Se la motivazione esiste ed è costruita in modo coerente, il ricorso non può essere accolto. La pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi solidamente ancorati a vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di merito già adeguatamente risolte nei gradi precedenti. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello sull’applicazione della recidiva era adeguata, logica e priva di contraddizioni, rendendo la contestazione dell’imputato priva di fondamento giuridico.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era ‘adeguata’?
Significa che la Corte d’Appello ha spiegato in modo sufficiente e coerente le ragioni giuridiche e fattuali che l’hanno portata a confermare l’applicazione della recidiva. Una motivazione è adeguata quando permette di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti GLYPH generiche GLYPH equivalenti GLYPH alla GLYPH recidiva GLYPH reiterata GLYPH specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, che si duole della illogicità e contraddittorie della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.