Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Preclude la Prescrizione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una conseguenza cruciale: un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma impedisce anche di beneficiare di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate durante il giudizio di legittimità. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, sottolinea l’importanza di formulare censure precise e argomentate, evitando la mera ripetizione di motivi già discussi nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna per Truffa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di truffa. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando principalmente un vizio di motivazione. In particolare, le censure si concentravano sulla valutazione dell’elemento oggettivo del reato e su altri molteplici punti della sentenza di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità per due ragioni fondamentali: la non specificità e la genericità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile Blocca la Prescrizione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali molto solidi. L’inammissibilità del ricorso non è una semplice formalità, ma un giudizio che impedisce la stessa instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che un motivo di ricorso, per essere specifico, deve contenere una critica argomentata e puntuale contro la decisione impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse difese. Un motivo così formulato è considerato solo ‘apparente’ e quindi inammissibile.
Il secondo motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato con precisione gli elementi alla base della sua censura, impedendo di fatto al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
L’Impedimento alla Formazione del Rapporto di Impugnazione
Il punto cruciale della pronuncia riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione del reato. La Corte ha specificato che la manifesta infondatezza dei motivi, che conduce a un ricorso inammissibile, preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Senza questo rapporto, il giudice dell’impugnazione non può esaminare il merito della causa e, di conseguenza, non può rilevare e dichiarare l’eventuale prescrizione del reato, anche se maturata nelle more del procedimento. Nel caso specifico, la prescrizione era intervenuta il 12 luglio 2023, ma la Corte non ha potuto dichiararla a causa dell’inammissibilità originaria del ricorso.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: la fase di redazione del ricorso per cassazione è delicatissima e non ammette superficialità. È essenziale che i motivi siano nuovi, specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata, e non una mera riproposizione di argomenti già vagliati. La sanzione per la violazione di questi principi non è solo la condanna alle spese, ma anche la perdita della possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione, con conseguenze definitive per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ritenuti non specifici e generici. Un motivo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, mentre l’altro non indicava chiaramente gli elementi a fondamento della censura, violando i requisiti di legge.
Cosa succede alla prescrizione del reato in caso di ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata durante il procedimento. L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale, precludendo ogni valutazione nel merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
ritenuto che il motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato di truffa ascritto al ricorrente, è indeducib perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano pagg. 7-9 della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di truffa in tutti i suoi elementi costituivi);
rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione a molteplici punti della sentenza impugnata (4, 5, 6, 7) è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, è preclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato intervenuta il 12 luglio 2023, nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’ 8/05/2013, Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere sensore
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Il Presidente