Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOMENOME nato a CUORGNE’ il 01/06/1962
NOME nato a VETRALLA il 14/10/1962
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e NOME erano stati condannati in relazione a reato di furto aggravato;
che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo del loro difensore;
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, considerata la recidiva correttamente ritenuta e applicata da entrambi i giudici di merito, il termine massimo prescrizione (pari a nove anni) risulta decorso solo il 24 gennaio 2024, dopo la sentenza appello, pronunciata il 10 ottobre 2023; che, dunque, il reato per il quale è interve condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto; che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che deve essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la conseguenza che i giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul meri del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. pr pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
che il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare – al di f dell’allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, d un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscop evidenza – una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente