Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Sentenza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando principi fondamentali in materia di valutazione delle prove e concessione delle circostanze attenuanti. Questa decisione sottolinea come un appello basato su argomentazioni manifestamente infondate non possa trovare accoglimento, specialmente quando la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata su elementi oggettivi come i precedenti penali dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse censure. In particolare, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la quantificazione della pena, da lui ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte di Cassazione
L’appellante ha cercato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo, tra le altre cose, di non aver sentito il campanello che segnalava il controllo presso la sua abitazione. Ha inoltre lamentato una pena sproporzionata e la mancata applicazione delle attenuanti che avrebbero potuto ridurla.
La Suprema Corte ha rigettato completamente tali argomentazioni, qualificandole come ‘manifestamente infondate’. I giudici hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione esauriente, logica e puntuale su tutti i punti controversi. Non spetta alla Cassazione, infatti, compiere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dai giudici dei gradi precedenti.
Le Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Un punto cruciale della decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato la validità della scelta della Corte d’Appello, che aveva basato la sua decisione su due elementi chiave: i plurimi precedenti penali che gravavano sull’imputato e l’intensità del dolo, ovvero la piena consapevolezza e volontà di commettere il reato. La presenza di un passato criminale significativo è un fattore che il giudice può e deve considerare nel valutare la personalità dell’imputato e l’opportunità di concedere un trattamento sanzionatorio più mite. Quando questa valutazione è motivata in modo congruo, un ricorso inammissibile è l’esito più probabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso non superassero il vaglio di ammissibilità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata completa e priva di vizi logici. Era stato spiegato in modo coerente perché la versione dell’imputato (non aver sentito il campanello) non fosse credibile e perché, alla luce dei suoi numerosi precedenti penali e dell’intensità della sua intenzione criminale, non meritasse le attenuanti generiche. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato respinto, in quanto estraneo ai compiti della Corte di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica, coerente e completa, le censure che si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito sono destinate all’inammissibilità. La decisione comporta la condanna definitiva dell’imputato, il quale è stato anche obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue pretese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era già motivata in modo logico, coerente e puntuale.
Quale importanza hanno avuto i precedenti penali dell’imputato?
I numerosi precedenti penali sono stati un elemento decisivo. Hanno giustificato sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, decisione che la Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la condanna definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31509 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 02/08/1980
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 11757/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all’affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni che portavano ad escludere che il ricorrente non avesse sentito il campanello suonato su entrambe le porte che davano accesso all’appartamento e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio fondato sui plurimi precedenti penali che gravano sul ricorrente e sulla intensità del dolo della condotta (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 4).
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025