Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un ricorso in Cassazione si definisce manifestamente infondato o addirittura inammissibile? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre spunti preziosi, confermando che la presenza di precedenti penali e la mancanza dei presupposti di legge rendono vana l’impugnazione. L’analisi del caso specifico ci aiuta a comprendere i criteri che guidano i giudici nel valutare le richieste di benefici come le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, soprattutto quando si tratta di un ricorso inammissibile.
I fatti del caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione lamentando tre specifici aspetti della sentenza di secondo grado. In primo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In secondo luogo, riteneva errata la determinazione della pena, giudicata eccessiva. Infine, si doleva della mancata motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti privi di fondamento e, in un caso, del tutto inammissibile. Vediamo nel dettaglio le valutazioni della Corte.
Il diniego delle attenuanti generiche
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la presenza di due precedenti penali specifici a carico dell’imputato e il fatto che la sua confessione fosse stata ‘necessitata’ dall’evidenza dei fatti, e non frutto di un reale pentimento. Questo, secondo la Cassazione, costituisce una motivazione congrua e sufficiente.
La determinazione della pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto infondato. La difesa lamentava una pena troppo aspra, ma la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della corte territoriale. Quest’ultima aveva giustificato l’aumento della pena rispetto ai minimi edittali sottolineando che l’imputato era un soggetto pluripregiudicato e non aveva tenuto un comportamento collaborativo. La motivazione, ancorata ai criteri dell’art. 133 del codice penale, è stata quindi ritenuta completa e corretta.
L’inammissibilità della richiesta di sospensione condizionale
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l’imputato aveva già riportato due condanne a pene superiori ai limiti stabiliti dall’art. 164 del codice penale per la concessione della sospensione condizionale. Di conseguenza, non possedeva i requisiti di legge per accedere al beneficio. In questi casi, il giudice di merito non è nemmeno tenuto a motivare il diniego, poiché la legge stessa lo esclude. Pertanto, presentare un motivo di ricorso su questo punto è un’azione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, basandosi sulla manifesta infondatezza dei primi due motivi e sulla palese inammissibilità del terzo. La decisione si fonda su principi consolidati: la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti e sulla pena è insindacabile in Cassazione se logicamente motivata, come nel caso esaminato. Inoltre, i benefici di legge, come la sospensione condizionale, sono subordinati a precisi requisiti oggettivi che, se mancanti, precludono in radice qualsiasi discussione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta formulazione dei ricorsi in Cassazione. Impugnare una sentenza basandosi su motivi manifestamente infondati o su richieste per le quali mancano i presupposti legali porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questo non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per l’imputato, la cui storia penale era già significativa, questa decisione consolida la sua posizione e sottolinea come il percorso giudiziario richieda un’attenta valutazione dei presupposti di diritto prima di intraprendere un’azione legale.
Quando un giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche?
È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come la presenza di precedenti penali specifici e una confessione resa solo perché inevitabile di fronte all’evidenza dei fatti.
Perché una pena può essere fissata al di sopra del minimo previsto dalla legge?
Il giudice può discostarsi dai minimi edittali se lo motiva adeguatamente sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., come nel caso di un imputato pluripregiudicato che ha tenuto un comportamento non collaborativo durante il processo.
In quali casi un ricorso sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando l’imputato non possiede i requisiti legali per ottenere il beneficio, ad esempio perché ha già riportato condanne a pene superiori ai limiti previsti dall’art. 164 c.p. In questa situazione, il giudice non è nemmeno tenuto a motivare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie nel quale la corte territoriale ha rilevato che l’imputato vantava ben due precedenti specifici in un contesto di confessione necessitata dall’evidenza dei fatti.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestayS la correttezza della motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio è manifestamente infondato.
Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo che il COGNOME è soggetto pluripregiudicato e aveva tenuto un comportamento non collaborativo, dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri d cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 258410).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile poiché il COGNOME ha già riportato due condanne a pena superiore ai limiti di cui all’art. 164 cod.pen. sicchè la corte territoriale non era tenuta a motiv il diniego di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consiglivi tensore
Il Presidente