Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena
Quando un processo arriva al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le questioni che possono essere sollevate sono limitate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile non può portare a una modifica della pena decisa nei gradi precedenti. Il caso riguarda un imprenditore condannato per gravi reati economici, tra cui bancarotta e reati fiscali, che ha tentato di contestare l’entità della sua condanna senza successo.
Il Contesto Processuale: Dalla Condanna alla Cassazione
L’imputato era stato ritenuto responsabile, sia in primo grado che in appello, di una serie di gravi illeciti, tra cui bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la condanna, valutando tutti gli elementi del caso.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, focalizzando le sue doglianze su un unico punto: la determinazione del trattamento sanzionatorio. In pratica, contestava il modo in cui i giudici avevano calcolato la pena, ritenendola eccessiva anche in relazione al suo ruolo specifico nella vicenda.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali, che rappresentano un principio consolidato nella giurisprudenza.
1. Reiterazione delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le argomentazioni presentate dalla difesa erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici della Cassazione hanno sottolineato che la difesa non si era confrontata con le solide motivazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Questo comportamento processuale non è consentito in sede di legittimità, dove non si può chiedere un terzo giudizio sui medesimi punti già decisi.
2. La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il secondo e più importante punto riguarda la natura del potere del giudice nel determinare la pena. La Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la valutazione di aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (cioè del Tribunale e della Corte d’Appello). Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale, fornendo, seppur in modo sintetico, un riferimento adeguato agli elementi considerati decisivi per la quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha stabilito che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti che portano a determinare una pena piuttosto che un’altra, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta congrua, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La critica alla quantificazione della pena, quando non evidenzia una violazione di legge o un vizio logico manifesto, si trasforma in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o la congruità della pena, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice sulla pena, senza individuare vizi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto confermata la sua condanna, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, un esito che aggrava la sua posizione.
Per quali motivi il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, era una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni corrette e, dall’altro, contestava la graduazione della pena, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Cosa significa che la determinazione della pena rientra nella “discrezionalità del giudice di merito”?
Significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di stabilire l’entità della pena (ad esempio, il numero di anni di reclusione) entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, basandosi sulla propria valutazione della gravità del reato e della personalità dell’imputato, come indicato dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37589 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione del ruolo avuto dal ricorrente nella complessiva vicenda;
che il motivo di ricorso è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo d medesime censure già vagiate dalla Corte d’appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta, e, dall’altro, in qua graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunci negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo (seppur sintetico) riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della motivaz della sentenza impugnata)
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorren condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Così deciso il 22 ottobre 2025