Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte di Appello di Torino.
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO -in sostituzione dell’AVV_NOTAIO-, che ha depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO -in sostituzione dell’AVV_NOTAIO-, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 giugno 2023 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 7 settembre 2022, con cui il Tribunale di Torino, lo ha condanNOME alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pe n .
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 157, comma 8-bis, 161, comma 4 e 179 cod. proc. pen.
2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente svolto il giudizio con le forme della trattazione orale, senza tenere conto della legittima rinuncia alla richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente e della conseguente assenza del patrono dell’imputato all’udienza del 27 giugno 2023.
2.2. Il ricorrente, inoltre, ha eccepito la nullità dell’ordinanza emessa all’udienza del 23 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato in considerazione della mancata indicazione, nella documentazione sanitaria, della partiva Iva e dell’indirizzo dello studio del medico che ha sottoscritto il certificato attestante il legittimo impedimento del COGNOME.
A giudizio della difesa, la motivazione sarebbe erronea iella parte in cui i giudici di merito hanno desunto l’insussistenza del legittimo impedimento dal fatto che il COGNOME si era spostato da Bari a Benevento e Napoli per sottoporsi a visita medica, senza tenere conto della distanza tra Bari e Torino e del fatto che la documentazione medica vale per il futuro e non per il passato.
2.3. Il ricorrente ha, altresì, eccepito la nullità della notifica del verbale d udienza del 5 luglio 2022 con la quale il procedimento veniva rinviato stante la dichiarata nullità dell’attività svolta alla precedente udienza dell’Il marzo 2022. La notifica sarebbe nulla in quanto effettuata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, all’epoca non più difensore di fiducia del COGNOME per sopravvenuta revoca del mandato, piuttosto che presso lo studio del difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
La difesa ha, inoltre, rimarcato che l’imputato all’epoca della successiva udienza del 7 settembre 2022 era ristretto in carcere per altra causa e che tale detenzione costituiva fatto notorio in quanto l’arresto era stato oggetto di numerosi articoli di stampa, notorietà che aveva permesso, in altro procedimento, la notifica di un decreto penale di condanna da parte del giudice per le indagini preliminari di Bari.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 62-bis, 133 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
3.1. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulle dichiarazioni, inattendibili e prive di riscontri documentali, della persona offesa COGNOME e del teste COGNOME, senza motivare adeguatamente in ordine alla natura degli artifici e raggiri necessari per la realizzazione del reato di truffa.
3.2. La motivazione sarebbe del tutto carente ad apodittica in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, in particolare i giudici non avrebbero tenuto conto che il COGNOME ha riportato esclusivamente una condanna a seguito di emissione di decreto penale di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
COGNOME L’ esame degli atti relativi al giudizio, consultabili da questa Corte stante la natura processuale della questione proposta, consente di rilevare che tutte le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.
1.1. Destituita di fondamento è la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha deciso la causa con le forme della trattazione orale nonostante la sopravvenuta rinuncia da parte dell’imputato.
Deve essere, in proposito, ribadito che la richiesta di trattazione orale è irretrattabile (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 – 01; Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 33339 del 09/05/2023 Tighir, non massimata) e che, di conseguenza, i giudici di appello hanno correttamente proceduto alla trattazione orale senza tenere conto della successiva rinuncia depositata dalla difesa.
1.2. L’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza del 23 febbraio 2021 stante l’impedimento dedotto dell’imputato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non è affetta da nullità.
Come correttamente evidenziato dai giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di contraddizioni ed illogicità manifeste, le certificazioni mediche prodotte dalla difesa, non solo sono formalmente incomplete perché prive di 1:imbro ed indirizzo dello studio del medico che le ha redatte, ma soprattutto appaiono inidonee a dimostrare la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire in considerazione del fatto che il COGNOME per sottoporsi a visita medica ha “raggiunto una volta Benevento e altra volta Napoli, città entrambe al di fuori della regione residenza” (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso).
Tale decisione, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia, deve considerarsi assolutamente corretta in quanto esente da vizi
logici e di metodo e, comunque, implicante valutazioni di merito certamente non censurabili in questa sede.
I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto elaborato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione secondo cui il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l’impedinnerto dell’imputato a comparire, ben potendo fare ricorso a nozioni di comune esperienza da cui desumere che il soggetto non versi in una situazione di impossibilità a partecipare all’udienza, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (vedi Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 265819 01, Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, COGNOME, Rv. 231810 – 01), circostanza indimostrata nel caso di specie non emergendo dalla documentazione prodotta una impossibilità di deambulare o comunque di raggiungere l’aula di udienza con l’ausilio di appositi presidi sanitari.
1.3. Il verbale di udienza del 5 luglio 2022 è stato correttamente notificato presso lo studio del difensore domiciliatario AVV_NOTAIO e ron presso il nuovo difensore di fiducia nomiNOME dall’imputato; deve essere, in proposito ribadito che l’elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché nomina del difensore ed elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Se – z. 3, n. 3568 del 17/09/2018, P., Rv. 274824 – 01; Sez. 2, n. 7956 del 12/12/2023, COGNOME, non rnassimata).
Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamenl:e evidenziato che, alla data del 5 luglio 2022, l’imputato si era limitato a revocare la nomina dell’AVV_NOTAIO come proprio difensore di fiducia ma non aveva proceduto a revocare l’elezione di domicilio con cui, in data 9 maggio 2018, aveva indicato il predetto legale come proprio domiciliatario (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
1.4. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente rimarcato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che la sopravvenuta detenzione del COGNOME non è stata mai messa a conoscenza del Tribunale e che l’imputato, essendo già stato dichiarato assente, non aveva diritto alla notifica del verbale di udienza del 5 luglio 2022, essendo rappresentato in giudizio dal difensore di fiducia (vedi Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010, COGNOME, Rv. 247689 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 10113 del 26/01/2024, COGNOME, non massimata).
Deve essere, in proposito, ricordato che sussiste a carico dell’imputato un preciso onere di comunicare la propria condizione e l’eventuale detenzione per altra causa ai fini RAGIONE_SOCIALE notifiche (vedi Sez. 4, n. 11395 del 16/01/2006,
Giordano, Rv. 233533-01; da ultimo Sez. 4, n. 15505 del 22/01/2020, COGNOME, non massimata), onere non rispettato nel caso di specie dal COGNOME.
2. COGNOME Il secondo motivo del ricorso è aspecifico e non consentito.
2.1. La censura con la quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifica in quanto reiterativa di medesime censure in fatto già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte di merito, attraverso una disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.
Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo.
Entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa in considerazione del fatto che gli artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione hanno ingenerato una apparenza di affidabilità professionale e, di conseguenza’ indotto in errore la persona offesa in ordine alla necessità del versamento della caparra confirmatoria in favore della NOME (vedi pagina 5 della sentenza di appello e pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado).
La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa da parte del que-elante (vedi pagina 8 della sentenza di primo grado e pagina 5 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede.
2.2. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è del tutto generica non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE invocate attenuanti ed è caratterizzata dalla mera
declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni espresse dai giudici di merito.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
2.3. L’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio in misura superiore al minimo edittale non è consentita in sede di legittimità in quanto meramente reiterativa di censura, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l’atto di appello.
La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione dell’oggettiva gravità della condotta, del significativo danno patrimoniale subiti dalla persona offesa e della personalità criminale dell’imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso.
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami l gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragbnamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);
Ne discende che non è consentita la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, COGNOME, non massimata).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi de l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME che, in base alla qualità dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condanNOME al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge
Così deciso il 06 febbraio 2024
estensore COGNOME
La Presidente