Ricorso inammissibile e motivi nuovi in Cassazione: un’analisi della Corte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere determinato da errori strategici nella difesa, in particolare dalla presentazione di ‘motivi nuovi’ in sede di legittimità. La Corte di Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito, come quelle sul trattamento sanzionatorio. Questo caso, riguardante reati in materia di stupefacenti, diventa un’importante lezione sulla procedura penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati in Corte d’Appello per vari reati, tra cui la violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro doglianze erano focalizzate su tre punti principali:
1. Uno dei ricorrenti sosteneva che la detenzione della sostanza fosse per uso personale e non per spaccio, contestando così la sussistenza stessa del reato.
2. Entrambi i ricorrenti contestavano il calcolo della recidiva.
3. Entrambi si dolevano del diniego delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, motivando la propria decisione sulla base degli elementi acquisiti durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che i ricorsi non possedessero i requisiti necessari per essere esaminati, portando alla conferma della sentenza di condanna e all’imposizione di sanzioni economiche a carico dei ricorrenti.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
Le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità sono cruciali per comprendere i confini del giudizio di Cassazione.
Il Divieto di ‘Motivi Nuovi’ in Cassazione
La prima censura di uno dei ricorrenti, relativa alla destinazione della sostanza a uso personale, è stata liquidata come ‘motivo nuovo’. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, vieta di presentare in Cassazione motivi che non siano già stati sottoposti al giudice d’appello. Poiché questa argomentazione non era stata avanzata nel precedente grado di giudizio, non poteva essere validamente proposta per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Questo principio garantisce che il giudizio di legittimità rimanga un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, e non si trasformi in un terzo grado di merito.
L’Insindacabilità del Trattamento Sanzionatorio
Per quanto riguarda le altre doglianze (recidiva e attenuanti generiche), la Corte ha ribadito un altro principio fondamentale. La valutazione degli elementi per determinare la pena, come quelli indicati dall’art. 133 del codice penale, costituisce un ‘giudizio di fatto’ riservato al giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato le sue scelte, indicando elementi fattuali che dimostravano una ‘maggiore pericolosità’ degli imputati e l’assenza di dati positivi che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Non essendo emersa alcuna irragionevolezza nel percorso argomentativo del giudice d’appello, la censura è stata ritenuta inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha due conseguenze dirette e significative. La prima è che la sentenza di condanna diventa definitiva. La seconda, di natura economica, è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso di 3.000 euro ciascuno, a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che tale condanna è dovuta poiché non è ravvisabile un’assenza di colpa da parte dei ricorrenti nel aver causato l’inammissibilità del proprio ricorso, come indicato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Questa decisione rafforza l’importanza di una strategia difensiva attenta e completa sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono, di regola, essere sanate in Cassazione.
È possibile presentare un’argomentazione difensiva per la prima volta in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che i ‘motivi nuovi’, cioè non dedotti in appello, non sono consentiti in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile su quel punto.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione sulle attenuanti generiche fatta da un’altra corte?
No, la Cassazione non entra nel merito di tale valutazione, che è un ‘giudizio di fatto’. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione del giudice precedente non sia illogica, arbitraria o del tutto assente, come ribadito in questo provvedimento.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1995 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1995 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per vari reati, tra cui – per quanto d’interesse ai fini del ricorso – quell di cui delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
1.1. COGNOME deduce violazione di legge in punto di: 1) sussistenza del reato, trattandosi di detenzione per uso personale; 2) computo della recidiva; 3) diniego delle attenuanti generiche.
1.2. COGNOME si duole del computo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2.1. La prima censura di COGNOME costituisce motivo nuovo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.).
2.2. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient’affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità degli imputati, oltre ad aver correttamente evidenziato, senza ricevere alcuna smentita nei ricorsi, l’assenza di dati di fatto positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° dicembre 2025.