Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi sono generici, ripetitivi o mirano a una rivalutazione dei fatti già decisa nei gradi di merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per essersi allontanato dal proprio domicilio, dove si trovava in regime di detenzione domiciliare. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione su più fronti. Sosteneva, in primo luogo, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, ovvero l’effettivo allontanamento. In secondo luogo, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Infine, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo perché ogni singolo motivo è stato respinto.
La genericità sulla ricostruzione dei fatti
Il ricorrente contestava l’accertamento dell’allontanamento. Tuttavia, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e completa, basata sulla ricostruzione degli orari dei permessi lavorativi e sulle modalità del controllo effettuato dalla polizia. I motivi del ricorso, al contrario, sono stati giudicati “del tutto generici e reiterativi” di argomenti già esaminati e respinti, senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata.
L’inammissibilità della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Anche la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata considerata inammissibile. La Corte di merito aveva escluso tale possibilità valutando l’intensità del dolo e l’assenza di giustificazioni per la violazione. La Cassazione ha sottolineato che si tratta di una valutazione di fatto, adeguatamente motivata, che non può essere riesaminata in sede di legittimità. Il ricorso, in questo caso, tentava di ottenere una “diversa ed autonoma rivalutazione”, compito che non spetta alla Suprema Corte.
L’aspecificità sul diniego delle attenuanti generiche
Infine, riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso si limitava a invocare una pena più mite senza confrontarsi concretamente con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la presenza di elementi di favore apprezzabili. La censura è stata quindi ritenuta “aspecifica”, poiché non indicava un vizio di illogicità ma esprimeva solo un dissenso sulla valutazione del giudice di merito.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). La Corte ha ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente non sollevassero questioni di diritto, ma mirassero a ottenere una nuova e più favorevole interpretazione dei fatti, già ampiamente e logicamente discussa dalla Corte d’Appello.
La genericità e la ripetitività dei motivi rendono il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito. Di conseguenza, scatta la sanzione processuale prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una chiara lezione pratica: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte o esprimere un generico dissenso sulla decisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente, a sottolineare la necessità di un uso ponderato e tecnicamente corretto di questo strumento di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Significa che il motivo non identifica un vizio logico o giuridico preciso nella sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una pena più mite o a esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione del giudice di merito, senza un confronto effettivo con le ragioni esposte nella decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che in merito alla valutazione della versione difensiva circa l’assenza dell’elemento oggettivo del reato, che la Corte di appello di l’Aquila ha fornito adeguata motivazione dell’accertamento dell’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, comprovato dalla ricostruzione degli orari del permessi lavorativi prodotti dalla stessa difesa e dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell’intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che le ulteriori deduzioni sviluppate in punto di diniego delle attenuanti generiche sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull’assenza di apprezzabili elementi di favore;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
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