Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme quando si rivolge alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e capaci di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. L’analisi di questo caso ci permette di comprendere perché un’impugnazione basata su motivi generici sia destinata al fallimento, con severe conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso e l’Impugnazione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato lamentava, come unico motivo, la mancata motivazione in merito alla non applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, per il reato satellite di danneggiamento. L’intera strategia difensiva in sede di legittimità si concentrava, quindi, su un aspetto considerato secondario nel quadro accusatorio complessivo, che includeva reati più gravi come plurime resistenze e lesioni personali.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sull’attenuante, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dei motivi. I giudici hanno qualificato le censure come “assolutamente generiche” e “manifestamente infondate”, evidenziando una carenza strutturale nell’atto di impugnazione che ne ha precluso l’esame.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha sottolineato la genericità del motivo. L’appello si concentrava su un dettaglio marginale senza considerare che la pena finale era stata calcolata partendo dal reato più grave, e l’eventuale applicazione dell’attenuante per il danneggiamento sarebbe stata “del tutto ininfluente” sull’entità della sanzione complessiva. In sostanza, il ricorso non attaccava il cuore della decisione, ma un suo aspetto periferico e irrilevante.
In secondo luogo, i giudici hanno ribadito che le valutazioni sulla gravità dei fatti, come le resistenze e le lesioni, che avevano inciso sugli aumenti di pena per la continuazione, sono di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può procedere a una diversa rivalutazione, a meno che il ricorso non evidenzi un vizio logico o giuridico palese nella motivazione della sentenza impugnata. Poiché le censure erano generiche, non hanno permesso alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principi Ribaditi
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante per la prassi forense: un ricorso in Cassazione deve essere chirurgico, specifico e focalizzato su vizi di legittimità concreti e decisivi. Attaccare aspetti marginali o presentare doglianze generiche non solo è inefficace, ma espone il cliente a ulteriori costi, chiudendo definitivamente la vicenda processuale in modo sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, in quanto non si confrontavano adeguatamente con le valutazioni della sentenza impugnata sulla gravità complessiva dei fatti e si concentravano su un aspetto irrilevante ai fini della determinazione della pena finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la gravità dei fatti?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può effettuare una nuova valutazione nel merito della gravità dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non sostituire il proprio giudizio a quello delle corti di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 466 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ACCRA( GHANA) il 15/04/2001
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico COGNOME sulla omessa motivazione in merito alla applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico perché non tiene conto del minimo aumento di pena irrogato per il reato satellite di danneggiamento, essendo del tutto ininfluente detta attenuante rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, posto a base del calcolo della pena anche per gli altri reati in continuazione;
ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (plurime resistenze, e lesioni personali), che incidono inevitabilmente anche sull’entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024
Il Presidente