Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione si Scontra con i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. La pronuncia dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente erano mere doglianze di fatto, già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo caso ci permette di analizzare perché un ricorso, seppur formalmente presentato, può essere respinto senza un esame del suo contenuto.
Il Caso in Esame: La Contestazione della Pena
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano decideva di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Le sue critiche non vertevano su errori nell’applicazione delle norme giuridiche, ma si concentravano su aspetti discrezionali della decisione del giudice di merito. In particolare, il ricorrente contestava la determinazione della pena base e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale tra questioni di diritto (di competenza della Cassazione) e questioni di fatto (di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado).
La Natura dei Motivi: Doglianze di Fatto e non di Diritto
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione dei motivi del ricorso come “mere doglianze in punto di fatto”. Il ricorrente, in sostanza, non stava lamentando una violazione di legge, ma stava chiedendo alla Suprema Corte di rivalutare le stesse circostanze già considerate dalla Corte d’Appello, esprimendo un semplice disaccordo con le conclusioni tratte. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle funzioni della Cassazione, che interviene solo per correggere errori giuridici e non per fornire una nuova interpretazione dei fatti.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Inoltre, la Corte ha evidenziato come la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche fosse supportata da una motivazione logica e coerente. Tale decisione era basata su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, desunto da elementi concreti come le specifiche modalità di esecuzione del reato e la vicinanza temporale con precedenti condanne. Si tratta di valutazioni discrezionali che, se correttamente motivate come in questo caso, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lapidaria e chiara. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché:
1. I motivi non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si limitavano a riproporre critiche fattuali.
2. Le censure erano riproduttive di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello.
3. La decisione impugnata era giuridicamente corretta e fondata su argomenti logici, in particolare per quanto riguarda la valutazione della personalità dell’imputato e la conseguente decisione sulla pena e sulle attenuanti.
Le Conclusioni: Limiti e Funzioni del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto. Presentare un ricorso basato esclusivamente su una diversa valutazione delle prove o sulla speranza di ottenere un giudizio più mite su aspetti discrezionali è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, consistendo in mere lamentele sui fatti e nella riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche sulla base di un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, fondato sulle concrete modalità dei fatti e sulla breve distanza temporale dalle precedenti condanne.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1060 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SARZANA il 20/03/1973
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti e dalla breve distanza temporale dalle precedenti condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023