Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46088 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46088 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 29/11/2022 – in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna in data 16/3/2022, che aveva assolto NOME dal reato di truffa aggravata ascrittole – la condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputata su documentazione mai acquisita agli atti, in quanto contenuta all’interno di un supporto informatico, la cui produzione richiesta dal pubblico ministero non è stata ammessa dal giudice di prime cure.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità e contraddittori motivazione. Rileva che i giudici di appello, nel ribaltare la senten assoluzione di primo grado, non si sono attenuti al principio della motivazi rafforzata, limitandosi a sovvertire la decisione del Tribunale sulla scorta propria parziale e superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi disattendere puntualmente le argomentazioni svolte dal primo giudice; che de plurimi indizi di cui la sentenza di primo grado non avrebbe considerato non v traccia nella decisione impugnata.
2.2 In data 2/10/2023 sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che non confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Osserva il Collegio che la funzione tipica dell’impugnazione è quella de critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione c si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissib debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggett di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, 268822 – 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una d specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giu dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività ris al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberaz impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv 281521 – 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non nnassimata).
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fondato la conda dell’imputata solo sui documenti contenuti nel supporto informatico, comunqu ammesso dal giudice di primo grado all’udienza 87/2019, come risulta da relativo verbale, dunque, pienamente utilizzabili, ma ha considerato anche ulteriori elementi versati in atti. Peraltro, la sentenza a pagina 3 fa rifer mastrini contenuti nel «CD Room acquisito con il consenso delle parti», ma so per escluderne ogni valore probatorio («non sono ricavabili dati … che pos consentire di identificare NOME COGNOME, come persona effettivamente impiegata attività lavorativa»), di talchè si tratta di un errore (relativo al conse difesa, che risulta non esservi stato) del tutto ininfluente sul p motivazionale. I giudici di appello, invero, hanno rilevato che l’azienda agr del coimputato NOME COGNOME COGNOME COGNOME mai coltivato ortaggi e che, quand’anc tale attività fosse stata svolta, non avrebbe potuto comportare l’imp descritto dall’esorbitante numero di giornate lavorative dichiarate per la D che il sopralluogo sul fondo fu effettuato nel 2016, per cui – se ci foss coltivazione di ortaggi fino al 2015 – sarebbero rimaste tracce rilevabili in ispezione; che tanto basta a configurare l’ipotesi truffaldina contestata che può escludersi con certezza che l’odierna ricorrente abbia svolto qu attività lavorativa in favore del COGNOME nel periodo preso in considera Ebbene, con questo percorso logico argomentativo la difesa non si confront ignorandolo del tutto.
1.2 n secondo motivo è per un verso manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata soddisfa pienamente il requisito della motivazio cosiddetta rafforzata: il provvedimento oggetto di scrutinio non si limita a una diversa lettura dello stesso materiale probatorio, ma motiva in modo logi congruo e specifico in relazione al materiale probatorio non considerato giudice di primo grado; per altro verso il motivo è aspecifico, in quanto non conto del percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, che come si è sopra evidenziato – indica specificamente gli elementi utilizzat giungere alla condanna della ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del
spese processuali e della somma di eur ‘ o tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.