Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERCOLANO il 12/10/1952 COGNOME nato a ERCOLANO il 05/10/1958
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 19 gennaio 2024 la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del 5 marzo 2018 con cui il Tribunale di Prato, aveva condannato NOME NOME e COGNOME NOME rispettivamente alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed anni 3 di reclusione riterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 2 di reclusione ed anni 2 di reclusione, avendoli ritenuti colpevoli del reato loro ascritto;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con atti disgiunti;
che il COGNOME con il proprio ricorso ha articolato un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena inflitta;
che con il proprio ricorso il COGNOME articolava due motivi di impugnazione il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il secondo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
lette le conclusioni rassegnate dalla costituita parte civile;
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il ricorso del COGNOME risulta manifestamente infondato in quanto, argomentando circa la dosimetria della pena inflitta mitigandola in misura prossima al minimo edittale in ragione della scarsa pericolosità dei rifiuti smaltiti seppur per un lungo lasso di tempo, la Corte territoriale ha implicitamente motivato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che il ricorso del COGNOME deve essere dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, la Corte territoriale ha escluso la concessione del beneficio della sospensione condizionale in quanto non ne ricorrevano le condizioni;
che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche valgono le considerazioni fatte per il Bronzino in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta implicitamente motivata con la rilevante mitigazione della pena tale da ricondurla pienamente ad equità;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecìe non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
che l’irrilevanza di un sostanziale apporto delle conclusioni rassegnate dalla parte civile alla presente decisione giustifica la esclusione della liquidazione di alcunché a titolo di spese di giustizia in favore di questa;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensore
il Presidente