Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA avverso il decreto del 19/01/2024 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 23 giugno 2023 il Tribunale di Trapani ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di NOME COGNOME.
Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l’assenza dei presupposti soggettivi necessari ai fini del giudizio di pericolosità sociale e la carenza del requisito dell’attualità della pericolosità.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 19 gennaio 2024, con il quale la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello in precedenza avanzato dal ricorrente.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione.
4.1. I giudici di merito avrebbero erroneamente fondato la deliberazione su due precedenti sentenze di condanna, senza tenere conto che la condanna per il reato di ricettazione non sarebbe, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, ancora stata confermata in sede di appello. Tale erronea indicazione inficerebbe la logicità della motivazione posta a fondamento della decisione.
4.2. I giudici dell’appello avrebbero, inoltre, erroneamente affermato che il ricorrente sarebbe stabilmente inserito “in un contesto delinquenziale stabilmente organizzato allo scopo di commettere una serie di gravi delitti a scopo di lucro”, asserzione del tutto apodittica che non troverebbe riscontro in alcuno degli atti posti a fondamento della richiesta di sottoposizione a misura di prevenzione.
4.3. La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici dell’appello non avrebbero valutato adeguatamente le doglianze con cui la difesa aveva segnalato gli errori contenuti nel provvedimento del Tribunale in ordine ai periodi in cui il COGNOME sarebbe stato detenuto e quelli in cui avrebbe svolto attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRTTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve essere preliminarmente ribadito che, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione,è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
L’unico motivo di ricorso è ictu ocu/i riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotto per ragioni escluse dal sindacato della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in materia di misure di prevenzione.
Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione :nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
Deve essere evidenziato, peraltro, che il ricorso non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato documentazione attestante i periodi di detenzione sofferti dal ricorrente e l’asserito svolgimento di attività lavorativa per un periodo più ampio di quello valutato dai giudici di merito.
2.1. Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un’analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla pericolosità del ricorrente.
I giudici di appello, condividendo gli argomenti del Tribunale, hanno indicato analiticamente i precisi dati fattuali (illustrati con il richiamo ai numero precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, conseguenti a plurime condanne per reati contro il patrimonio ed in tema di droga) da cui desumere l’appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1, lett. b) d. I 159/2011, anche in ragione delle valutazioni logiche desunte dalle affinità delle attività illecite e del loro collegamento nella prospettiva della realizzazione d condotte lucrogenetiche, in un arco temporale assolutamente considerevole e tale da rappresentare -in difetto di una continuativa attività lavorativa- la principale componente reddituale per il sostentamento del ricorrente in considerazione del fatto che il COGNOME ha dimostrato di aver lavorato solo per alcuni mesi nel corso del 2022 (vedi pagg. 2 e 3 del decreto del Tribunale e pagg. da 3 a 6 del provvedimento impugnato).
2.2. Anche l’ulteriore doglianza con la quale la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità è riferibile ad una motivazione non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotta per motivi non consentiti in sede di legittimità.
I giudici di merito, con motivazione logicamente ineccepibile, hanno ritenuto attuale la pericolosità del COGNOME sulla base di plurimi elementi predittivi che inducono a ritenere probabile il ripetersi di condotte inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge: contiguità temporale tra delitti commessi nell’aprile 2022 e l’adozione della misura di prevenzione disposta nel giugno del 2023; reiterazione di condotte delittuose di particolare allarme sociale per un periodo intercorrente da metà degli anni novanta all’aprile del 2022
attesta nte “lo stabile inserimento dell’odierno appellante in un contesto delinquenziale stabilmente organizzato allo scopo di commettere una serie di gravi delitti a scopo di lucro”; sistematica frequentazione con persone con precedenti per reati contro il patrimonio nonché pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, elementi che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifesta, non affievoliti dalla mera frequentazione di corsi di formazione professionale e dall’ammissione in prova ai servizi sociali (vedi pagg. 2 e 3 del decreto del Tribunale e pagg. da 4 a 6 del provvedimento impugnato).
2.3. A fronte di tali valutazioni, coerenti con le risultanze processuali ed esenti da illogicità manifeste, il ricorrente reitera argomentazioni fattuali, già affrontat e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione.
In conclusione, deve essere, dunque, esclusa alcuna carenza della motivazione sul profilo sia della pericolosità sia dell’attualità apprezzata attraverso la ricostruzione cronologica dei dati logico-fattuali correttamente indicati nel provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il Cons GLYPH steasore GLYPH
Il Presidente