Ricorso inammissibile e minaccia aggravata: la decisione della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema della specificità dei motivi di impugnazione, confermando che un ricorso inammissibile per genericità non può trovare accoglimento nel sistema di legittimità. Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia, aggravata dalle modalità previste dall’articolo 339 del codice penale.
I fatti di causa
Tre soggetti erano stati condannati dal Tribunale di primo grado per aver rivolto minacce gravi a terzi. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale degli imputati. I condannati hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza di secondo grado fosse viziata dalla mancanza di prove certe sulla loro colpevolezza.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha esaminato il ricorso rilevando un difetto strutturale insuperabile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non contestasse in modo analitico i passaggi logico-giuridici della sentenza d’appello, limitandosi a una critica vaga e non circostanziata. Questa impostazione ha reso il ricorso inammissibile, precludendo ogni analisi nel merito delle questioni sollevate.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, lamentare genericamente la mancanza di prove senza indicare quali elementi istruttori siano stati travisati o quali regole logiche siano state violate rende l’atto nullo. In sede di legittimità, non è ammesso un terzo grado di merito in cui si richiede una nuova valutazione dei fatti; il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione l’errore di diritto o il vizio logico della sentenza impugnata. Poiché i ricorrenti si sono limitati a affermazioni astratte, il ricorso inammissibile è stata l’unica conseguenza possibile.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha rigettato le istanze dei ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta a ciascuno una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica rigorosa, capace di articolare motivi di ricorso specifici e fondati per evitare pesanti sanzioni processuali.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della sentenza impugnata che si intendono contestare e non spiega le ragioni logiche o giuridiche della critica.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, la legge prevede solitamente il versamento di una somma tra i mille e i seimila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa prevede l’aggravante dell’articolo 339 del codice penale?
Prevede un aumento di pena se la minaccia è commessa con armi, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modi che ne aumentano la forza intimidatrice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41295 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14473/2023
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di minaccia con l’aggravante di cui all’art. cod. pen.;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazi quanto alla mancanza di prove certe – è completamente generico;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.