Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha nuovamente chiarito i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la Suprema Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che vigila sulla corretta applicazione della legge.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione da parte dei giudici di merito nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, ritenendoli inammissibili. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura stessa delle doglianze sollevate. Secondo la Corte, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso era meramente ‘reiterativo’.
Inoltre, e questo è il punto cruciale, l’appello alla Cassazione si traduceva in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto. L’imputato, di fatto, chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare le prove e dare un’interpretazione diversa, compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, può giudicare solo sulla corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità) e non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti (giudizio di merito), che è di esclusiva competenza dei tribunali di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come il tentativo del ricorrente fosse una ‘mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto’, mascherata da denuncia di vizi di legge. Questa strategia processuale è destinata a fallire di fronte alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, che non permette la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La declaratoria di ricorso inammissibile è stata quindi una conseguenza inevitabile, derivante dalla manifesta infondatezza e dalla natura dei motivi proposti.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione della Corte si conclude con due statuizioni precise, dirette conseguenze della dichiarata inammissibilità. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. L’ordinanza, quindi, funge da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la prospettazione di reali questioni di diritto, non la semplice speranza di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello e perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il ricorso ripropone le stesse identiche questioni e argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi vizi di legittimità o violazioni di legge che possano essere esaminati dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso giudicato inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di igrai confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prov alla affermazione di responsabilità;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formula doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese c corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-4 provv. impugn.), ch ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione a rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 02/11/2023