Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. Quando un ricorso è mal formulato e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese per i ricorrenti. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui da parte del Tribunale di Cremona per i reati di sostituzione di persona e alterazione delle targhe di un autoveicolo. La Corte d’Appello di Brescia, pur confermando la responsabilità penale per questi delitti, aveva dichiarato il non doversi procedere per un’ulteriore accusa di truffa aggravata per mancanza della querela e aveva, di conseguenza, rideterminato la pena.
Non soddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un’errata valutazione del quadro probatorio, sostenendo che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati, e un’applicazione erronea della legge riguardo alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che i motivi presentati dagli imputati non rientravano tra quelli consentiti in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, non denunciavano un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma chiedevano una generica rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Allo stesso modo, la contestazione sulla misura della pena è stata respinta poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie aveva fornito una motivazione congrua e adeguata.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri procedurali ben consolidati.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Un ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, senza indicare specifici travisamenti del fatto, è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena (la scelta della pena base, gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti) è espressione della discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità può essere sindacata in Cassazione solo se il giudice non fornisce alcuna motivazione o se la motivazione è palesemente illogica. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, rispettando i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi su questioni di diritto. Sperare di ottenere un ‘terzo processo’ per rimettere in discussione l’interpretazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo vanifica l’impugnazione, ma comporta anche un ulteriore esborso economico per il ricorrente, aggravando la sua posizione processuale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti.
Perché il ricorso contro la severità della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Finché il giudice fornisce una motivazione adeguata e logica per la sua scelta, basata sui criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.), la Corte di Cassazione non può intervenire per modificarla.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di truffa aggravata contestato al capo 1) del rubrica, ha confermato nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di sostituzione d persona e di alterazione delle targhe di autoveicolo aggravati, e ha rideterminato la pena inflitta agli stessi;
Preso atto che in data 28 maggio 2024 il difensore ha depositato memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME;
Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l’assenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una generica rivalutazione delle fonti probatorie, senza alcuna indicazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, in quanto l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, e la graduazione della pena, che rientra nell discrezionalità del giudice di merito sia quanto agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia quanto all’individuazione della pena base, è stata formulata nel rispetto delle statuizioni di cui agli artt. 132 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024