Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREGNOLATO NOME NOME a MEDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di minaccia aggravata, assolvendolo dal reato di danneggiamento, nonché rideterminando l’entità della pena inflittagli e il danno da risarcire in favore della parte civile;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di minaccia nonché in relazione all’individuazione della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità’ perché fondato su motivi che, proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi altresì considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del
18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 1J703/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); per altro la motivazione impugnata rende conto della correlazione fra le condotte antecedenti dell’imputato e la richiesta di intervento rivolte dalla persona offesa COGNOME ai Carabinieri, cosicchè il video miNOMErio che si fondava proprio sulla richiesta di intervento rivolta ai militari, non poteva avere altro destinatario che l’attuale persona offesa, come rilevato dai giudici di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno opposto, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); a ben vedere, la Corte territoriale rende conto in modo logico e congruo della circostanza che la prevalenza sia da escludersi perché, a fronte della già ritenuta generosa concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, per altro senza l’indicazione di alcuna motivazione, risultano gravi le minacce proferite dall’imputato, nonché il precedente penale giustificativo dell’applicazione della recidiva; per altro, la Corte di appello ha altresì adeguatamente motivato la sussistenza della ritenuta recidiva, facendo corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024