Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, la precisione e la specificità degli atti processuali sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un’impugnazione possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il proponente. Questa ordinanza evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che non si limitino a enunciazioni di principio, ma che si confrontino puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. È interessante notare che la questione era già stata oggetto di un precedente giudizio in Cassazione, conclusosi con l’annullamento della sentenza per un vizio di motivazione proprio su quel punto. Il caso era stato quindi rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
Nel nuovo giudizio, la Corte d’Appello ha colmato la lacuna motivazionale precedente, spiegando le ragioni per cui riteneva di non poter applicare l’istituto della particolare tenuità. Nonostante ciò, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, basandolo ancora una volta sulla stessa questione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Il motivo di ricorso è stato giudicato “del tutto generico”. Gli Ermellini hanno osservato che l’atto di impugnazione si articolava su una serie di considerazioni astratte e teoriche sugli effetti dell’annullamento con rinvio e sui poteri del giudice della fase successiva (rescissoria).
Tuttavia, il ricorrente ha commesso un errore fatale: ha omesso completamente di analizzare e contestare la nuova motivazione con cui la Corte d’Appello aveva, di fatto, superato il vizio della precedente sentenza. In pratica, il ricorso non dialogava con la decisione impugnata, ma si limitava a riproporre principi generali senza calarli nella concretezza del caso. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è un monito per ogni operatore del diritto. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente lamentare una violazione di legge in astratto; è necessario dimostrare come quella violazione si sia concretizzata nella specifica motivazione del provvedimento che si intende contestare. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo compito, fornendo una nuova e completa giustificazione alla sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. Il ricorrente, ignorando tale motivazione, ha reso il suo gravame sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi ribadito un principio cardine del processo: non si può chiedere al giudice di legittimità una nuova valutazione del merito, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La genericità dell’appello impedisce questo tipo di controllo.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Ogni censura deve essere argomentata e supportata da riferimenti puntuali alla motivazione del giudice di merito. Un approccio generico o astratto non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro inflitta in questo caso a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del fatto, e sottolinea la responsabilità dell’avvocato nel presentare impugnazioni che rispettino i rigorosi canoni di specificità richiesti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era formulato in modo del tutto generico, limitandosi a considerazioni di diritto astratte senza confrontarsi specificamente con la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione.
Qual era l’argomento centrale del ricorso?
L’argomento principale era la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45012 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MIGLIO NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSlNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione in ordine alla esclusione, in sede di rinvio, della causa di non punib per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico in articolato su una serie di considerazioni, in diritto, sugli effetti dell’annullamento per motivazione e sul conseguente spazio decisionale del giudice della fase rescissoria, mancando, tuttavia, di prendere in esame la motivazione con cui la Corte di appello di Milano ha giustific la impossibilità di ritenere la causa di non punibilità, colmando così la lacuna motivazion sull’unico aspetto su cui la precedente sentenza era stata annullata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consiglierestensore
Il Presi ente