Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Palermo DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 389/24 del Tribunale di Palermo del 19/03/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato quella del
01/03/2024 con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione alle accuse provvisorie di partecipazione all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE (art. 416-bis cod. pen., capo 1), concorso in coltivazione illecita di marijuana (artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, capo 16), tentata estorsione aggravata (artt. 56, 629, primo e secondo comma, in rel. all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., capo 17) e violazione continuata e aggravata della legge armi (artt. 81 cpv. cod. pen, 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen., capo 18).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello indagato deducendo, con la formulazione di un unico motivo di censura, violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen. 2, 4 e 7 legge n. 865 del 1967 e 416-bis cod. pen. e vizio imprecisato di motivazione, sostenendo che il Tribunale ha dato per assodata la partecipazione del COGNOME al sodalizio criminale senza che la stessa sia risultata altriment comprovata e senza che sia emerso alcun concreto indizio che le armi nella sua disponibilità siano poste a disposizione dell’associazione, dando conto le conversazioni intercettate e citate nell’ordinanza di una realtà completamente diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Risulta dall’ordinanza impugnata che il ricorrente è stato già condannato in via definitiva per art. 416-bis cod. pen. per il delitto di partecipazione associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che in particolare le sentenze di merito lo hanno indicato quale storico appartenente alla famiglia di INDIRIZZO Palermo, facente capo al mandamento mafioso RAGIONE_SOCIALE.
Dall’ordinanza si ricava, inoltre, che il ricorrente ha partecipato ad almeno due riunioni della famiglia criminale di appartenenza, vertenti sulle modalità d imporre e/o riscuotere il provento delle estorsioni praticate in danno dei titola degli esercizi commerciali del territorio di competenza, circostanza da lui non smentita, pur sostenendo la difesa che nel frangente egli è limitato ad ascoltare gli altri partecipanti o è intervenuto sporadicamente nella discussione.
Nel corso delle indagini preliminari, inoltre, una telecamera di sorveglianza
collocata dagli inquirenti lo ha ripreso, almeno in una determinata occasione, nell’atto di brandire una pistola, elemento indiziario che secondo il Tribunale deve aggiungersi alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, che depongono nel senso della detenzione anche di altre armi.
Tutto ciò premesso, va osservato che l’impugnazione, circoscritta alle accuse di natura associativa ed a quelle in materia di armi, si rivela declinata esclusivamente in fatto, consistendo nella mera contestazione del significato attribuito dal Tribunale, con motivazione diffusa e congrua (v. pag. 3-15 ord.), alle risultanze delle conversazioni intercettate.
Risulta, infatti, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato d legittimità nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo mancanza o manifesta illogicità della motivazione (per tutte v. Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862).
Inoltre, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione d giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime d esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (v. sul punto Sez. U, 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371501).
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale non ha fatto, dunque, che esprimere le proprie valutazioni di merito cautelare nel pieno rispetto di principi di diritto tempo affermati e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.