Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta al Riesame
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa si basava su tre motivi principali:
1. Una contestazione generale sull’affermazione di responsabilità, ritenuta ingiusta.
2. La presunta intervenuta prescrizione del reato, che a dire del ricorrente non era stata correttamente dichiarata.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio considerato eccessivo.
La Corte d’Appello di Bologna aveva già esaminato e respinto queste argomentazioni, confermando la condanna. Il ricorso in Cassazione mirava a ribaltare tale decisione.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione sintetica ma chiara, ha smontato uno per uno i motivi del ricorso, qualificandoli tutti come inammissibili o manifestamente infondati.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato liquidato come mera riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e superati dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove e i fatti (come farebbe un giudice di merito), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre le stesse identiche doglianze già respinte rende il motivo di ricorso non consentito.
Secondo Motivo: La Prescrizione Manifestamente Infondata
Anche il secondo motivo, cruciale per l’esito del processo, è stato giudicato palesemente privo di fondamento. I giudici hanno effettuato un rapido calcolo: al termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) andavano aggiunti i periodi di sospensione (11 mesi), dimostrando che il reato non era affatto estinto. L’evidenza dell’errore di calcolo da parte della difesa ha reso il motivo manifestamente infondato.
Terzo Motivo: L’Insindacabilità della Valutazione sulle Attenuanti
Infine, la Corte ha respinto la critica sul diniego delle attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo logico e coerente (come nel caso di specie), non può essere messa in discussione in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva spiegato adeguatamente le ragioni del suo diniego, rendendo anche questo motivo infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di merito dove si può riaprire il dibattito su come si sono svolti i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e controllare la coerenza logica delle sentenze impugnate. Un ricorso che, di fatto, chiede ai giudici di legittimità di comportarsi come giudici d’appello, riesaminando le prove, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La manifesta infondatezza dei motivi, in particolare quello sulla prescrizione, ha ulteriormente rafforzato questa conclusione, dimostrando una carenza di argomentazioni giuridiche serie a sostegno dell’impugnazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e concrete per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva, senza alcuna possibilità di ulteriore appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione, quindi, non solo definisce un caso specifico ma funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi, pertinenti e rispettosi dei limiti imposti dalla procedura penale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte lo respinge senza entrare nel merito delle questioni sollevate, perché il ricorso non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. Ad esempio, può essere inammissibile se ripropone le stesse censure già valutate in appello o se i motivi sono palesemente privi di fondamento giuridico.
Perché il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’?
Perché, sulla base dei calcoli previsti dalla legge, il tempo necessario per estinguere il reato non era ancora trascorso. La Corte ha verificato che, sommando al termine massimo di prescrizione i periodi di sospensione del processo, il reato non era prescritto, rendendo la doglianza della difesa palesemente errata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASOLO il 04/08/1979
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa è non consentito in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ;
che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato avuto riguardo al termine massimo di anni 7 e mesi sei, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione pari a mesi 11 in primo grado;
considerato che il terzo motivo di ricorso è egualmente manifestamente infondato, avendo il giudice di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego della attenuanti generiche e, in generale sul trattamento punitivo ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente