Ricorso Inammissibile: Quando l’Errore nel Dispositivo non Giustifica l’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una via da percorrere con attenzione e solo quando sussistono specifici motivi di diritto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: non ogni imperfezione di una sentenza giustifica un’impugnazione. In particolare, quando un errore è puramente materiale e sanabile con un’apposita procedura, il tentativo di ricorrere può essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso: Un Dispositivo Incompleto dopo il Patteggiamento
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’). L’imputato, accusato del reato di cui agli artt. 110 e 648 bis del codice penale, aveva concordato una pena ritenuta in continuazione con un’altra precedentemente inflitta.
Tuttavia, il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare risultava incompleto: riportava solo la pena finale (due anni di reclusione e una multa), omettendo di menzionare la concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento della continuazione con la precedente condanna e altri dettagli concordati. Ritenendo leso il proprio diritto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza e la correzione del dispositivo.
Lo Sviluppo Decisivo: La Correzione dell’Errore Materiale
Mentre il ricorso era pendente, il Giudice di primo grado, con un’ordinanza successiva, provvedeva alla correzione dell’errore materiale, integrando il dispositivo con tutte le statuizioni mancanti, esattamente come concordato tra le parti e riportato nella motivazione della sentenza originaria. Questo atto si rivelerà cruciale per la decisione della Suprema Corte.
Il ricorso inammissibile e la Procedura Corretta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sin dall’origine. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra un vizio che inficia la validità della sentenza e un mero errore materiale. La Corte ha spiegato che, a fronte di un dispositivo ‘sintetico’ ma di una motivazione chiara e completa che riportava fedelmente l’accordo di patteggiamento, l’eventuale incompletezza del dispositivo non costituiva un motivo valido per il ricorso.
La legge, infatti, prevede una procedura specifica per sanare tali sviste: la correzione dell’errore materiale. Questo strumento serve proprio a emendare omissioni o errori che non incidono sulla sostanza della decisione. Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è, inoltre, consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la discrasia tra un dispositivo sintetico e una motivazione completa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri logico-giuridici. In primo luogo, ha stabilito che l’appello era ‘ab origine’ inammissibile, poiché non era stato proposto per uno dei motivi consentiti dalla legge per le sentenze di patteggiamento. La doglianza del ricorrente riguardava un’incompletezza che, sebbene potesse generare incertezza, doveva essere risolta tramite la procedura di correzione, non con un’impugnazione di legittimità.
In secondo luogo, ha osservato che la procedura di correzione era stata effettivamente e correttamente espletata dal giudice di merito nelle more del giudizio di cassazione, sanando ogni potenziale dubbio. Pertanto, l’impugnazione era diventata, di fatto, priva di oggetto, ma la sua inammissibilità originaria rimaneva, determinando le conseguenze di legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Condanna alle Spese
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la scelta dello strumento processuale corretto è essenziale. Aver intrapreso la via del ricorso per cassazione invece di quella della correzione dell’errore materiale ha comportato per il ricorrente la declaratoria di inammissibilità. A ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente infondata. Questa ordinanza serve da monito: prima di impugnare, è necessario valutare attentamente se il vizio lamentato rientri tra i motivi di ricorso o se esistano altri rimedi, più semplici ed efficaci, previsti dall’ordinamento.
È possibile presentare ricorso per cassazione se la parte dispositiva di una sentenza di patteggiamento è incompleta?
No, se l’incompletezza è un mero errore materiale e la motivazione della sentenza riporta correttamente e fedelmente l’accordo tra le parti. In questi casi, il ricorso è inammissibile.
Qual è lo strumento giuridico corretto per rimediare a un’omissione o a un errore nel dispositivo di una sentenza?
Lo strumento corretto è la procedura di correzione dell’errore materiale, che consente di emendare il provvedimento senza alterarne il contenuto decisionale sostanziale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora venga ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3050 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PATERNO il 08/07/1997
avverso la sentenza del 18/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., ritenuto in continuazione con altro reato di cui a precedente sentenza del medesimo Tribunale in data 20/2/2023, la pena concordata tra le parti.
A sostegno del ricorso ha dedotto che il dispositivo della sentenza riporta solo la pena finale di anni due di reclusione ed euro 2.134,00 di multa, pena sospesa, senza indicare in alcun modo né la concessione delle attenuanti generiche, né quella del risarcimento del danno, né che la pena inflitta è da ritenere comprensiva di quella già pronunciata a carico dello stesso e ritenuta in continuazione, come emerge dalla motivazione della sentenza. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo “come concordato tra le parti e riportato in motivazione”.
Nelle more del procedimento, con ordinanza del 17/7/2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti ha provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata integrando questo con le parole: “concede ad NOME le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 6 e art. 62 bis c.p. e ritenuta la continuazion con i fatti commessi il 25/11/2022 in Oliveri, di cui alla sentenza n. 24/23 del 20/2/2023, emessa dal GUP presso il Tribunale di Patti”.
Il ricorso è ab origine inammissibile in quanto, a fronte di un dispositivo sintetico, la motivazione della sentenza impugnata riporta fedelmente l’accordo intervenuto tra le parti, sicché il ricorso non risulta proposto per alcuno dei motivi indicati dall’art. 44 comma 2 bis cod. proc. pen.
Eventuali incompletezze del dispositivo della sentenza, ove ritenute idonee a determinare incertezze interpretative, peraltro, andavano sanate non già con il ricorso in cassazione, bensì con la procedura di correzione dell’errore materiale, poi effettivamente espletata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024
L’estens re
Il Presidente