Ricorso inammissibile: il rischio della genericità in Cassazione
Il tema del ricorso inammissibile rappresenta un punto critico nel sistema giudiziario italiano, specialmente davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito l’importanza della precisione tecnica quando si impugna una sentenza di secondo grado, evidenziando le gravi conseguenze economiche per chi presenta motivi troppo vaghi.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto aggravato. In concorso con un altro complice, l’imputato si era impossessato di un borsello e di altri effetti personali dopo aver forzato la portiera di un’autovettura privata. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole. Quest’ultimo ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando esclusivamente la determinazione della pena applicata dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’impugnazione rilevando immediatamente un difetto strutturale nel ricorso. La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero omesso la valutazione dei criteri previsti dal codice penale per la quantificazione della sanzione, limitandosi a un’analisi astratta. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale critica non era supportata da elementi concreti che potessero scardinare la logica della sentenza impugnata.
La violazione dell’articolo 581 c.p.p.
Il codice di procedura penale impone che i motivi di ricorso siano determinati e specifici. In questo caso, il ricorrente non ha indicato quali fatti o circostanze specifiche la Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare. Questa mancanza di precisione trasforma la censura in una critica generica, rendendo il ricorso inammissibile per legge.
Implicazioni della condanna alla Cassa delle ammende
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge prevede una sanzione pecuniaria automatica. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma cospicua in favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro. Tale misura ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento tecnico.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione sulla constatata indeterminatezza dei motivi di gravame. La sentenza della Corte d’Appello è stata giudicata logicamente corretta e ben motivata. Al contrario, il ricorso non ha saputo individuare i reali vizi del provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare astrattamente le norme sulla determinazione della pena senza collegarle al caso concreto. Questa carenza di specificità impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle rigide regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun beneficio per il condannato, ma aggrava la sua posizione economica attraverso le sanzioni pecuniarie previste dall’ordinamento. La precisione nella formulazione dei motivi è, dunque, un requisito essenziale e insostituibile per accedere al giudizio di legittimità.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
La Corte lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la pena senza indicare motivi specifici?
No, per legge il ricorrente deve indicare esattamente quali elementi della sentenza precedente siano illogici o quali criteri legali non siano stati correttamente applicati.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
L’importo è stabilito equitativamente dalla Corte; nel caso analizzato, la somma è stata fissata in tremila euro oltre alle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8437 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8437 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624, e 625, n. 2, cod. pen., contestatogli per essersi impossessato di un borsello e di altri effetti personali in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto separatamente avendo forzato la porta dell’autovettura di proprietà di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, poiché la Corte avrebbe omesso la valutazione prescritta dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., limitandosi ad operare una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli articoli citati – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.