Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Assertiva
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso, focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Quando l’appello si limita a riproporre una valutazione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di strutturare un’impugnazione in modo corretto.
Il Contesto del Caso: Dalla Bancarotta all’Appello
La vicenda trae origine da una condanna per reati fallimentari, specificamente per bancarotta fraudolenta. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’oggetto del suo ricorso non era la sostanza della condanna, ma un aspetto specifico: la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione su questo punto, sostenendo di averne diritto.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo fondamentale risiede nella natura stessa del ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’imputato non avesse mosso censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, ma si fosse limitato a prospettare in maniera assertiva un “alternativo apprezzamento di merito”. In altre parole, invece di contestare la logica giuridica della decisione dei giudici d’appello, ha semplicemente proposto una sua diversa interpretazione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base della “negativa personalità dell’imputato”, una motivazione che il ricorso non ha efficacemente contestato sul piano del diritto.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Palesemente Infondato
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente. In primo luogo, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la Corte ha ravvisato profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione la cui inammissibilità era evidente. Per questa ragione, ha condannato il ricorrente a versare un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava la correttezza giuridica della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una valutazione dei fatti già vagliata e respinta nei gradi di merito. La Corte d’Appello aveva fondato il diniego della sospensione condizionale sulla personalità dell’imputato, e il ricorso non ha saputo contrapporre argomenti giuridici validi contro tale valutazione. L’evidente infondatezza dell’impugnazione ha giustificato non solo la condanna alle spese, ma anche l’applicazione di una sanzione economica per la colpa nel promuovere un’azione giudiziaria temeraria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Presentare un ricorso che ignora questo principio, limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi, porta a una declaratoria di inammissibilità. Le implicazioni pratiche sono severe: oltre alla definitività della condanna, l’imputato subisce un aggravio economico che funge da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non presentava valide censure di legittimità contro la sentenza, ma si limitava a proporre un’alternativa valutazione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d’Appello sul diniego della sospensione condizionale della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nel proporre un’impugnazione evidentemente infondata.
Su quale base la Corte d’Appello aveva negato la sospensione condizionale della pena?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena basando la sua decisione sulla valutazione della ‘negativa personalità dell’imputato’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11772/2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 222 Legge Fallimentare;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il viz motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, la negativ personalità dell’imputato: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ” mende. Così deciso il 25 giugno 2024.