Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TERMINI IMERESE il 12/01/1984
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, de
1.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenz epigrafe lamentando violazione di legge in relazione alla valutazione degli elementi probato
alla eccessività della pena e alla non applicazione nel caso di specie della causa di non punibi di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.1 motivi dedotti, così come concretamente strutturati, non sono consentiti dalla legge sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa ril
delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una perti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di mer
inoltre, sono manifestamente infondati, in quanto si censurano difetto o contraddittorietà
palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invec essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina de
dati probatori. Il motivo in tema di trattamento punitivo è, del pari, manifestamente infon poiché la motivazione al riguardo è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e
adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine all determinazione della pena, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficien logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi sindacabil sede di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordin responsabilità del ricorrente, alla congruità della pena e alla non applicazione della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., approfondendo i temi della integrazione della fattispecie un punto di vista sia oggettivo che soggettivo (considerando la deposizione resa dal testimon e i precedenti per fatti analoghi), della gravità del fatto, della intensità del dolo, della della condotta e delle modalità di essa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.