Ricorso Inammissibile: Quando Fornire una Foto Diventa Concorso in Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione e sulla configurazione del concorso di persone nel reato di falsificazione. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per aver contribuito alla creazione di un documento falso. La decisione chiarisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza per rivalutare i fatti e che anche un’azione apparentemente semplice, come fornire una fotografia, può integrare una piena partecipazione al reato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto coinvolto nella falsificazione di un documento. La sua partecipazione non si limitava al semplice possesso del documento contraffatto, ma si estendeva a un’azione preparatoria e fondamentale: la messa a disposizione della propria fotografia, con la sua effigie, all’autore materiale della falsificazione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: una presunta violazione di legge e vizio di motivazione, e la contestazione della misura della pena applicata.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso.
Primo Motivo: Il Tentativo di Ricostruire i Fatti
Il ricorrente, con il primo motivo, cercava di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il giudizio di legittimità serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riscrivere la storia dei fatti.
La Corte ha sottolineato che la condotta dell’imputato, consistita nel fornire la propria fotografia, è stata correttamente qualificata come un’agevolazione decisiva per la consumazione del reato di falsificazione. Tale comportamento integra pienamente il concorso di persone nel reato, ai sensi dell’art. 110 del codice penale, poiché rappresenta un contributo causale essenziale alla realizzazione dell’illecito.
Secondo Motivo: La Genericità delle Censure sulla Pena
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato aspecifico e interamente versato in fatto. L’imputato non ha criticato in modo specifico e argomentato la motivazione della Corte d’Appello sulla determinazione della pena. La Corte territoriale aveva giustificato la misura della riduzione, legata alle circostanze attenuanti generiche, sulla base degli elementi a disposizione. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con tale ragionamento, si è limitato a una contestazione generica, senza allegare ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di argomentazioni chiare e consolidate. I motivi presentati non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità perché, nella sostanza, sollecitavano un nuovo giudizio sul fatto, cosa preclusa in sede di legittimità. Le doglianze erano mere contrapposizioni alla valutazione, non illogica, dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che la partecipazione a un reato può manifestarsi in varie forme, e anche un contributo che precede l’azione esecutiva, come la fornitura del materiale necessario (in questo caso, la foto), è sufficiente a configurare il concorso, rendendo il soggetto pienamente responsabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma due importanti principi. In primo luogo, l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a questioni di diritto e a vizi logici evidenti della motivazione; non è possibile utilizzarlo per tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Chi intende presentare un ricorso deve formulare censure specifiche e pertinenti, pena la dichiarazione di inammissibilità. In secondo luogo, la decisione ribadisce una nozione ampia di concorso di persone nel reato: qualsiasi contributo consapevole e causalmente rilevante alla commissione di un illecito comporta una piena responsabilità penale. Chi fornisce gli strumenti per commettere un reato, anche se non partecipa materialmente all’azione finale, ne risponde a titolo di concorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non contestavano vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Fornire la propria fotografia per un documento falso è considerato un reato?
Sì. Secondo la Corte, fornire la propria fotografia per la creazione di un documento falso è una condotta che costituisce concorso nel reato di falsificazione (art. 110 c.p.), in quanto rappresenta un contributo decisivo e necessario per la consumazione del reato stesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3539 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi posti da COGNOME, COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo solo apparentemente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale; nella sostanza esso è costituito da doglianze che finiscono per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto da sovrapporre a quella non illogica dei giudici del merito che hanno desunto il coinvolgimento dell’imputato nella consumazione del reato non solo al possesso del documento contraffatto ma dalla accertata messa a disposizione del presunto autore materiale della fotografia con la sua effigie. Tale ultima condotta, in quanto agevolazione decisiva ai fini della consumazione della falsificazione, rileva ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
1.2. Il secondo motivo è aspecifico, è interamente versato in fatto.
Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la misura della riduzione correlata alle riconosciute circostanze attenuanti generiche dalla mancata allegazione di ulteriori element favorevoli tali da incidere sul trattamento sanzionatorio che risulta adeguato alla gravità del fatto ed al contributo dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. GLYPH
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