Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiude la porta a ripensamenti sul ‘Concordato in Appello’
L’istituto del ‘concordato in appello’, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica e definitiva per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: una volta raggiunto l’accordo sulla pena, non si può tornare indietro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile di un imputato che, dopo aver concordato la pena in Appello, ha tentato di metterne in discussione la congruità in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). In secondo grado, dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, l’imputato e il Procuratore Generale avevano raggiunto un accordo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, recependo l’accordo, aveva emesso la relativa sentenza. Nonostante l’accordo siglato, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla valutazione sulla congruità della pena concordata tra le parti.
La Questione Giuridica: perché il ricorso è inammissibile?
Il nodo centrale della questione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Questo strumento processuale si basa su un accordo volontario tra accusa e difesa. L’imputato, con l’assistenza del proprio legale, accetta una determinata pena in cambio della rinuncia agli altri motivi di appello. Contestare successivamente la congruità di quella stessa pena equivale a rimettere in discussione la validità e l’essenza dell’accordo stesso.
La difesa del ricorrente ha tentato di scardinare la sentenza di secondo grado sostenendo che la motivazione sulla congruità della pena fosse carente. Tuttavia, tale doglianza si scontra con la logica del sistema e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Le Motivazioni della Cassazione: un consolidato orientamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su un insegnamento pacifico e consolidato. I giudici hanno richiamato un precedente specifico (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), secondo cui non è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi che attengono:
1. Alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Al consenso prestato dal Procuratore Generale.
3. A un contenuto della pronuncia del giudice diverso da quanto pattuito.
Sono parimenti inammissibili le doglianze relative a motivi ai quali si è rinunciato con l’accordo o alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 cod. proc. pen. L’adesione al concordato implica, infatti, una rinuncia implicita a far valere tali questioni. La scelta di concordare la pena ‘cristallizza’ la situazione processuale su quel punto, precludendo futuri ripensamenti.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte è netta: il concordato in appello è un atto dispositivo che chiude la partita sulla determinazione della pena. La sua accettazione preclude la possibilità di contestarne successivamente l’adeguatezza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma la natura definitiva della scelta del concordato, un patto processuale che, una volta siglato, non ammette passi indietro.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ lamentando che la pena concordata non è congrua?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla congruità della pena quando questa è il risultato di un accordo tra le parti accolto dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa stabilisce il principio giurisprudenziale seguito dalla Corte?
Il principio, consolidato in giurisprudenza, afferma che sono inammissibili i ricorsi contro sentenze di ‘concordato in appello’ che contestano la formazione della volontà delle parti, il consenso del procuratore, o che sollevano motivi a cui si era implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3428 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3428 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TEANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Napoli, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l’accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, raggiunto dall’imputato con il Procuratore Generale;
rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità della pena risultante dall’accordo tra le parti;
ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Iim me nd e
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende.
Così deciso il 11 dicembre 2025
Il Presidente