Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Dopo un Concordato in Appello?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, chiarendo le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo segue un concordato in appello. La decisione offre spunti cruciali sulla non-impugnabilità di punti oggetto di accordo e sulla necessità di specificità dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Tre individui venivano condannati per reati inerenti agli stupefacenti (previsti dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990). In particolare:
* Due coimputati, a seguito di un giudizio abbreviato, avevano concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le pene pattuite erano rispettivamente di quattro anni e sei mesi di reclusione con 18.000 euro di multa, e di quattro anni e otto mesi con 18.000 euro di multa.
* Il terzo imputato era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per un’ipotesi di reato meno grave (comma 5 dell’art. 73).
Nonostante l’accordo raggiunto in appello per i primi due, tutti e tre decidevano di presentare ricorso per Cassazione.
Le ragioni del ricorso inammissibile
I motivi del ricorso presentati dagli imputati erano distinti ma accomunati da vizi procedurali che ne hanno determinato l’esito negativo.
La posizione dei primi due ricorrenti
I due soggetti che avevano beneficiato del concordato in appello lamentavano una violazione di legge e un vizio di motivazione. Essi sostenevano che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nell’ipotesi più lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
La posizione del terzo ricorrente
Il terzo imputato, invece, contestava in modo generico l’affermazione della sua responsabilità penale, senza però fornire elementi specifici a sostegno della sua tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, fornendo motivazioni distinte ma convergenti sulla necessità di rispettare le regole procedurali.
Per i primi due ricorrenti, la Corte ha evidenziato un ostacolo insormontabile: l’aver stipulato un concordato in appello. Tale accordo, che ha come contropartita una riduzione della pena, implica una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo stesso, come la qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, riproporre in Cassazione una doglianza su un punto a cui si era rinunciato rende il ricorso inammissibile. Inoltre, le censure sono state giudicate come mere contestazioni di fatto, non ammesse in sede di legittimità.
Per il terzo ricorrente, l’inammissibilità è derivata dalla totale mancanza di specificità del motivo. Il suo ricorso si limitava a una generica contestazione della condanna, senza indicare alcun elemento di fatto o di diritto che potesse far dubitare della correttezza della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni per cui si ritiene che la decisione precedente sia errata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di lealtà processuale e l’effetto preclusivo del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Una volta che le parti si accordano sulla pena rinunciando a specifici motivi, non è consentito aggirare tale patto riproponendo le medesime questioni in Cassazione. In secondo luogo, il principio di autosufficienza e specificità del ricorso. L’impugnazione non può essere una generica lamentela, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione, indicando le norme che si assumono violate o i vizi logici del ragionamento del giudice.
Conclusioni
La pronuncia conferma che la strada del ricorso per Cassazione è strettamente vincolata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. La scelta di un concordato in appello, sebbene vantaggiosa per la determinazione della pena, comporta la definitiva rinuncia a contestare i punti oggetto dell’accordo. Allo stesso modo, un’impugnazione deve essere costruita su critiche specifiche e giuridicamente fondate, pena la declaratoria di un ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: i ricorrenti sono stati infatti condannati non solo a pagare le spese processuali, ma anche a versare una cospicua somma alla Cassa delle Ammende, a causa della loro colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva di fondamento.
È possibile impugnare in Cassazione un punto oggetto di rinuncia in un concordato in appello?
No, la Corte ha stabilito che i motivi di appello oggetto di rinuncia in funzione del concordato non possono essere riproposti in Cassazione. Farlo rende il ricorso inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorso si limita a contestazioni generiche senza indicare in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto o le norme di diritto che dimostrerebbero l’errore del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CROTONE il 11/11/1999 COGNOME NOME nato a CROTONE il 10/09/2002 COGNOME NOME nato a MILANO il 22/09/1970
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ,
2) 4
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, condannati, all’esito di giudizio abbreviato, il primo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000 euro di multa, il secondo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, com 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 18.000 eur multa, pene entrambe determinate previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., e il terzo per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 de alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di 1.400 euro di multa, articolando tutti un motivo di ricorso, deducono, i primi due, violazione di legge e vizio di motivazione in ordin mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, terzo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabil
Considerato che il motivo proposto da COGNOME Leonardo e COGNOME NOME, con atti formalmente distinti, ma identici nel contenuto, espone doglianze non consentite, perché i mot di appello in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d. 309 del 1990 sono stati oggetto di rinuncia in funzione del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., e, comunque, le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e non indica elementi precisi da cui inferire una violazione di legge nella sentenza impugnata;
Osservato che il motivo proposto da COGNOME NOME espone doglianze del tutto prive di specificità, perché non indica in alcun modo elementi di fatto o di diritto da cui l’insussistenza del reato per il quale il medesimo è stato condannato;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.