Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALCINATE il 12/04/1957
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che – per quel che qui rileva – in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non dov
procedere nei confronti dell’imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fat o altri documenti per operazioni inesistenti, poiché estinto per intervenuta prescrizione, revoca
le pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando in mítius
il trattamento sanzionatorio; e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la
responsabilità penale del COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazi
(capi 1, 2 e 4);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputat
i reati lui ascritti
– in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è privo di specificità in qua non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 d
21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.
262575 – 01), con il quale non si confronta, limitandosi a riportare, con assunti del tutto gene versati in fatto (segnatamente in ordine alla ricostruzione del patrimonio), le doglianze prospet
con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza dedurre ritualmente il travis della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della responsabilità del ricorrente;
– in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è manifestamente infondato generico poiché la disponibilità degli assegni in capo alla fallita (il cui incasso è ogg contestazione) è stata affermata dai Giudici di merito sulla scorta della prova orale (segnatamen della deposizione del teste di polizia giudiziaria), non oggetto di censura da parte del ricorso, i difetta della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute cen di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.