Ricorso inammissibile e reato di atti persecutori
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione comporta conseguenze legali ed economiche non trascurabili. La Suprema Corte è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sul caso di un soggetto condannato per il reato di atti persecutori, il quale aveva tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello locale senza tuttavia apportare elementi di critica costruttiva o nuovi rispetto al precedente grado di giudizio.
Il nucleo della questione riguarda il dovere del ricorrente di confrontarsi direttamente con le motivazioni fornite dai giudici di merito. Quando l’impugnazione si limita a una sterile ripetizione di quanto già discusso e deciso, l’intero impianto difensivo rischia di crollare sotto il peso della genericità.
La condanna per il ricorso inammissibile
Nel caso analizzato, il ricorrente era stato condannato per condotte riconducibili allo stalking. Nonostante la parziale riforma in appello, il soggetto aveva deciso di rivolgersi alla Cassazione lamentando una presunta violazione di legge riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato che il motivo addotto non era altro che una pedissequa reiterazione delle doglianze già esposte in appello.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che i motivi di ricorso debbano avere il carattere della specificità. Ciò significa che non basta dichiararsi insoddisfatti del verdetto, ma occorre indicare esattamente dove il giudice precedente avrebbe sbagliato nel ragionamento logico o nell’applicazione della norma. In assenza di questa analisi puntuale, il ricorso viene bollato come apparente e, di fatto, inesistente sotto il profilo giuridico.
Le motivazioni
Le ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere la verità dei fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione delle norme e la tenuta logica della sentenza impugnata. Riproporre le medesime tesi difensive già disattese in appello, senza contestare specificamente i passaggi della nuova sentenza, significa eludere la funzione del ricorso.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che omettere di assolvere alla funzione di critica argomentata rende i motivi non specifici. La sentenza impugnata aveva già risposto puntualmente alle contestazioni della difesa nelle pagine dedicate al merito del caso, e il ricorrente non è stato in grado di scardinare tali conclusioni con nuovi rilievi pertinenti.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte ha sancito l’inammissibilità definitiva dell’istanza, confermando la responsabilità penale per il reato contestato. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza ha imposto al ricorrente l’onere delle spese processuali. A titolo di sanzione accessoria per aver attivato un procedimento giudiziario privo di fondamento tecnico, è stato disposto anche il pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda quanto sia fondamentale, in sede di legittimità, una difesa tecnica precisa e mirata alla contestazione della decisione impugnata.
Perché un ricorso basato sulla ripetizione dei motivi di appello è inammissibile?
Il ricorso è inammissibile perché manca di specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata contro la specifica sentenza oggetto di impugnazione.
Cosa accade se la Cassazione rigetta il ricorso per inammissibilità?
La condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese del processo insieme a una sanzione economica che può arrivare a diverse migliaia di euro.
È possibile ridiscutere i fatti e le prove in Corte di Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità della decisione e non può riesaminare le prove o i fatti già accertati dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8410 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8410 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 28/01/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla Corte di merito (si veda, in merito, pp.4-5 della sentenza impugnata), dovendo gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.