Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Fallisce
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede una rigorosa aderenza alle norme procedurali e una chiara esposizione dei motivi di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per comprendere le ragioni che possono condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La vicenda analizzata riguarda un uomo condannato per furto aggravato in abitazione che ha visto la sua impugnazione respinta per la genericità e l’infondatezza dei motivi proposti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto Aggravato
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato in abitazione, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare l’esito del processo.
I Motivi del Ricorso: Tra Vizi di Motivazione e Attenuanti Negate
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali. In primo luogo, ha denunciato una presunta violazione della legge penale e processuale, nonché un vizio nella motivazione della sentenza d’appello che affermava la sua responsabilità. In secondo luogo, ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente valutato elementi a suo favore, come il suo stato di incensuratezza.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: Le Doglianze di Fatto non Ammesse
Il primo motivo è stato liquidato come inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Contestare la ricostruzione dei fatti, come ha tentato di fare il ricorrente, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Mancata Concessione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato del tutto generico. Il ricorrente si è limitato a lamentare un’omessa valutazione di non meglio specificati “elementi favorevoli” e a richiamare il suo stato di incensuratezza. Tuttavia, la Corte ha sottolineato come l’imputato non si sia confrontato con la motivazione specifica della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva negato le attenuanti non solo basandosi sull’insufficienza del solo stato di incensuratezza, ma valorizzando la “rilevante entità del danno cagionato alla persona offesa” e il “rilevante valore degli oggetti sottratti”. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, non limitarsi a riproporre genericamente le proprie tesi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e focalizzato su questioni di diritto. Le critiche generiche o che tentano di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili. In questo caso, il ricorrente non ha saputo articolare una critica puntuale e giuridicamente fondata contro la sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse logica e ben argomentata, specialmente nel collegare la negazione delle attenuanti alla gravità concreta del danno patrimoniale inflitto alla vittima, un criterio di valutazione del tutto legittimo.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte ha condannato l’uomo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è una risorsa preziosa che non deve essere abusata con ricorsi esplorativi o pretestuosi, pena l’imposizione di sanzioni economiche che si aggiungono alla conferma della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo si basava su contestazioni dei fatti, non ammesse in sede di legittimità, mentre il secondo motivo era troppo generico e non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza impugnata riguardo al diniego delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, come in questo caso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno ritenuto che la rilevante entità del danno economico causato alla vittima e il notevole valore degli oggetti rubati fossero elementi di gravità tali da superare il dato positivo dello stato di incensuratezza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il delitto aggravato di furto in abitazione;
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione legge penale e processuale nonché il vizio della motivazione posta a base dell’affermazione responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere dogl in punto di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui sono stati prospettati la viola della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circost attenuanti generiche – è del tutto generico, poiché ha inteso censurare la statuizione in dis assumendo che in maniera assertiva che sarebbe stata omessa la valutazione di «elementi favorevoli» e richiamando lo stato di incensuratezza dell’imputato (ex se, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, insufficiente), senza confrontarsi peraltro con il tenore della che ha richiamato pure, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la rileva entità del danno cagionato alla persona offesa, in maniera convergente con quanto osservato da primo Giudice, che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione del rilevante val degli oggetti sottratti dall’imputato (cfr. sentenza di primo grado, p. 3);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.