Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 10/06/1975 NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 14/09/1971
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME e di NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2 L (capo A) e 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F. (capo B), riducendo la durata delle pene accessorie loro inflitte (fatti commessi in Modena il 31 gennaio 2011);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, con distinti atti di impugnativa, affidati ciascuno a tre motivi;
che in data 26 febbraio 2025 è stata depositata in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell’interesse dei ricorrenti a firma dei rispettivi difensori;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo comune ad entrambi i ricorrenti, che censura la ritenuta qualifica d amministratori di fatto riconosciuta a loro carico, è generico, non consentito in questa sede manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, correttamente richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha enumerato gli indici sintomatici della partecipazio diretta alla gestione della vita societaria di entrambi gli imputati (vedasi pagg. 13 – 18 sentenza impugnata);
che il secondo motivo, parimenti comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si eccepisce l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità, è generic manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale non solo dato atto dell’esistenza d riscontri, così come richiesto dalla legge, ma avendoli anche riportati (vedasi pagg. 16 e 17 dell sentenza impugnata), non essendone consentita in questa sede la verifica dell’idoneità corroborante;
che il terzo motivo, pure comune ad entrambi i ricorrenti, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e s sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 19 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 19 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato l’assenza di elementi positivi at giustificarne la concessione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente