Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42367 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città del 09/07/2024 con la quale Ł stata applicata ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, reati aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ illogica e sostanzialmente mancante
in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen.; la considerazione del Tribunale Ł, a detta dei ricorrenti, del tutto infondata ed Ł caratterizzata da una evidente volontà di inserire la vicenda in un contesto di contrasto tra clan camorristici in assenza di qualsiasi elemento in tal senso; il Tribunale senza motivare si Ł rifatto ad una mera supposizione investigativa in assenza di dati concreti a riscontro; la difesa aveva evidenziato come mancasse qualsiasi elemento per poter ritenere il NOME inserito nel contesto camorristico evocato; nØ effettivamente era stato riscontrato un effettivo clima di omertà e intimidazione delle persone offese; si doveva, inoltre, ritenere del tutto singolare che la presunta vittima di un tentato omicidio di camorra continuasse a frequentare la zona dell’agguato, incurante di ogni pericolo; nØ aver esploso colpi di arma da fuoco in pieno giorno si poteva ritenere elemento univocamente dimostrativo del metodo mafioso; infine, la ricostruzione della condotta era da ritenersi illogica, così come la conseguente qualificazione giuridica del fatto.
La Procura generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti con motivo generico, non consentito e manifestamente infondato.
Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non e ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178-01).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, nella manifesta illogicita o nella contraddittorieta della motivazione, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato.
In tal senso, occorre osservare come già l’intestazione del motivo proposto (tra l’altro di fatto articolato solo ed esclusivamente con riferimento alla posizione del NOME) non si presenti rispettoso dei canoni di ammissibilità del ricorso, essendo stata richiamata una violazione di legge per ‘illogicità e mancanza sostanziale di motivazione’ (così a pag.3 del ricorso) e non dunque una manifesta illogicità o una omissione totale o apparenza della motivazione, tale da integrare la violazione di legge, che Ł stata solo genericamente richiamata quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen.
Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che sono prive di specificita e come tali non consentite, oltre che manifestamente infondate, le doglianze formulate nell’unico motivo di ricorso.
Invero, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante ed univocamente orientato, a loro carico.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell’ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata ipotesi accusatoria (tentato omicidio e porto di armi aggravati dall’uso delle armi) evidenziando con motivazione logica ed argomentata una pluralità di elementi dati in tal senso, estremamente significativi (pag. 3 e seguenti dove si sono valorizzate, con motivazione del tutto immune da illogicità, quanto alla impossibilità di riqualificare la condotta quale tentata rapina, le modalità della azione, il contesto nel quale la condotta veniva posta in essere, le caratteristiche della
zona territoriale di riferimento, la piena intenzionalità della condotta posta in essere, la correlazione della stessa con le caratteristiche personologiche, la provenienza sociale e familiare dei ricorrenti, oltre agli evidenti legami presenti con persone legate a consorterie criminali di stampo mafioso anche per estrazione familiare, consorterie specificamente radicate in quella zona di azione, onde desumerne con ragionamento approfondito e chiaro la ricorrenza della aggravante contestata). Con tale rilevante mole di elementi, analiticamente considerati in assenza di qualsiasi illogicità o apparenza della motivazione, i ricorrenti non si confrontano affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche ed astratte quanto ai numerosi elementi di prova da riferire agli stessi, tra l’altro neanche effettivamente contestati, come evidenziato dal Tribunale, nella loro portata materiale, attesa l’intervenuta confessione ed ammissione dei fatti nel corso dell’udienza di convalida.
Il Tribunale ha, dunque, correttamente e motivatamente ritenuto la ricorrenza della aggravante contestata in applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), anche tenuto conto delle argomentate considerazioni relative alle dichiarazioni delle persone offese, che sono state ritenute sintomatiche della ragionevole percezione, proprio per le modalità della azione, da parte delle stesse, della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01).
NØ i ricorrenti hanno allegato alcuna doglianza in tema di esigenze cautelari, con conseguente evidente carenza di interesse alla revoca della misura cautelare in atto.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME