Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14667 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 22/12/1992
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa, a seguito di concordato
ex art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione
distaccata di Taranto – in relazione ai delitti di tentato furto pluriaggravato e furt pluriaggravato;
rilevato, altresì, che con un unico motivo di ricorso la Difesa dell’imputato deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla asserita mancanza di una
comprensione critica e analitica dei mezzi di valutazione della prova;
ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez.
5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194 – 01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili
d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena
(e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
ritenuto, altresì, che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226715 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.