Ricorso Inammissibile: Quando Nuove Questioni Non Possono Essere Sollevate in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che richiedono una valutazione dei fatti. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile poiché l’imputato aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., solo davanti alla Suprema Corte. Questo provvedimento chiarisce i limiti del sindacato della Cassazione e le conseguenze per chi presenta un’impugnazione tardiva su certi motivi.
Il Caso: Un Appello Tardivo alla Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il suo unico motivo di ricorso si basava sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati caratterizzati da una particolare tenuità dell’offesa.
Tuttavia, questa specifica richiesta non era mai stata avanzata nei precedenti gradi di giudizio. L’imputato ha tentato di introdurre questo nuovo argomento difensivo direttamente davanti ai giudici di legittimità, sperando in una riconsiderazione del suo caso sotto una nuova luce.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha respinto categoricamente la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è una questione di pura interpretazione giuridica, ma implica un’analisi concreta e dettagliata delle circostanze del reato, della sua offensività e del comportamento dell’autore.
Questo tipo di indagine rientra nel cosiddetto ‘giudizio di merito’, di competenza del Tribunale e della Corte d’Appello. La Corte di Cassazione, invece, opera come ‘giudice di legittimità’: il suo compito non è ricostruire i fatti, ma assicurare che la legge sia stata correttamente interpretata e applicata nei gradi precedenti. Pertanto, non può effettuare un’autonoma e diretta valutazione dei fatti che non sia già stata oggetto del dibattito processuale.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma di denaro in favore della ‘cassa delle ammende’. In questo specifico caso, tenuto conto delle questioni sollevate, la somma è stata determinata in 3.000 euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e finanziare progetti di recupero e miglioramento del sistema penitenziario.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. presuppone necessariamente ‘valutazioni di fatto sulla offensività del reato’. Tali valutazioni sono precluse alla Corte di Cassazione, il cui sindacato è confinato ai limiti previsti dalla legge.
Consentire una tale valutazione per la prima volta in Cassazione significherebbe snaturare il ruolo della Corte, trasformandola in un terzo grado di merito, cosa che l’ordinamento processuale italiano esclude. La decisione, pertanto, non entra nel merito della potenziale applicabilità della causa di non punibilità, ma si ferma al dato procedurale dell’inammissibilità del motivo perché proposto per la prima volta in una sede non competente a valutarlo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Le strategie difensive devono essere articolate e complete fin dal primo grado di giudizio. Qualsiasi questione che implichi una valutazione dei fatti, come la particolare tenuità del fatto, deve essere sollevata e discussa davanti al giudice di merito. Tentare di introdurla tardivamente in Cassazione si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in una condanna a spese processuali e a una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione dell’imputato senza alcuna possibilità di successo.
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale richiesta è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto richiede una valutazione dei fatti non consentita a tale organo.
Perché una richiesta basata sull’art. 131-bis c.p. non può essere valutata ex novo in Cassazione?
Perché la valutazione della ‘particolare tenuità’ del reato presuppone un’analisi di merito sull’offensività e sulle circostanze concrete, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima v sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto sulla offensività del reato, preclus limiti insiti nel sindacato rimesso alla Corte di Cassazione, cui non è consentita l’auto ricostruzione e diretta valutazione dei fatti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Consi estensore
Il Presidente