Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47955 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, per avere escluso la contestata aggravant e la recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto l’affermaz di penale responsabilità.
Deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazion del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, al mancato riconoscimento del particolare tenuità del fatto, subordinata all’invocata derubricazione della fattispecie, al d dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., al diniego del beneficio della sospe condizionale della pena, alla misura della confisca e, infine, alla violazione dell’art. 86 n.309/90 e, dunque, all’ordine di espulsione del prevenuto.
Quanto alla denegata derubricazione della fattispecie, la Corte territoriale, tenuto co della duplicità di sostanze cedute e del dato ponderale, ha, con motivazione congrua e logica, escluso la configurabilità della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5.
Ha poi fornito argomentazione congrua e giuridicamente corretta con riguardo all’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la presenza di un precedente specifico e recente, ritenuto ostativo al riconoscimento del detto beneficio.
Anche il profilo di censura inerente all’applicazione della confisca è infondato: la Co territoriale ha congruamente evidenziato che la confisca è fondata sull’art. 240-bis cod. pen. dunque, sulla mancanza di elementi probatori circa la riconducibilità delle somme sequestrate a proventi leciti. Infine, quanto all’invocata applicazione della norma di cui all’art. 86 n.309/90, la censura si appalesa aspecifica e generica, non avendo il ricorso assolto al necessaria funzione di critica della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata ha poi escluso il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione della ritenuta non lievità del fatto di valutazione di merito congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità. La stessa v
implicitamente, a dar conto anche del diniego dell’applicazione della causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME