Ricorso Inammissibile Droga: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile droga, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti in appello non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali questioni dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile Droga
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Mancato riconoscimento del fatto di lieve entità: Si contestava la mancata applicazione della fattispecie attenuata prevista dal comma 5 dell’art. 73, sostenendo che le circostanze del caso non fossero così gravi da giustificare la condanna per l’ipotesi ordinaria del reato.
2. Eccessività della pena: Si lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. In particolare, si criticava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, che aveva portato a considerare le attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) solo equivalenti all’aggravante contestata, anziché prevalenti.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Corte come inadeguati a provocare una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su considerazioni di carattere procedurale. Analizziamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
La Ripetitività del Primo Motivo
Riguardo alla richiesta di qualificare il reato come di lieve entità, la Suprema Corte ha osservato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di una doglianza già esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti evidenziato elementi oggettivi che ostacolavano tale qualificazione, come l’ingente quantitativo di cocaina (oltre mille dosi) e la professionalità dimostrata nella gestione dell’attività illecita. Il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità, limitandosi a riproporre la stessa tesi senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Genericità del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha stabilito che la censura era generica e non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva spiegato perché la pena si scostava dal minimo edittale e perché le attenuanti non potessero essere considerate prevalenti. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questo percorso logico-giuridico, si era limitato a lamentare l’esito del giudizio di bilanciamento in modo astratto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile droga, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, critici e non meramente ripetitivi. L’esito del procedimento, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che affrontino in modo puntuale e argomentato le ragioni della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e perché erano generici, non confrontandosi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la fattispecie del fatto di lieve entità?
La fattispecie del fatto di lieve entità non è stata riconosciuta a causa di elementi oggettivi considerati gravi, quali l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (oltre mille dosi di cocaina) e la professionalità dimostrata dall’imputato nella gestione dell’attività illecita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 29/05/1982
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/m(
N. 23583/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 22 ottobre 2024;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 9, là dove si fa riferimento alle oltre mille dosi cocaina suscettibili di essere diffuse sul mercato e alla professionalità dimostrata nella gestione dell’attività illecita);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pure riaffermato con la memoria, relativo all’eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. con la aggravante ex art. 73, co. 6, d.P.R. 309/1990 di cui al capo K), oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche quanto allo scostamento dal minimo edittale (v. in particolare pag. 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024