Ricorso Inammissibile Droga: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto rigoroso delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile droga, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e pertinenti quando si impugna una sentenza.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per un reato legato agli stupefacenti, specificamente previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che riguarda i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’.
L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, contestando la sentenza di condanna. Le sue difese si basavano principalmente su due punti:
- La richiesta di assoluzione, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e non allo spaccio.
- La presenza di presunti vizi nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile Droga
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale.
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri finanziari: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni nette e precise. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti dal ricorrente erano generici e, di fatto, si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Inoltre, la Corte ha specificato che la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, era da considerarsi congrua, ovvero sufficiente e logicamente coerente nel giustificare la decisione di condanna. Non è richiesta una motivazione prolissa, ma una che dia conto in modo corretto del ragionamento giuridico seguito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per avere successo in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino veri e propri errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti fattuali, come la distinzione tra uso personale e spaccio, già vagliati nei gradi di merito, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile droga. Per gli avvocati, ciò significa redigere atti che vadano al cuore delle questioni di legittimità; per i cittadini, significa comprendere che l’accesso alla Suprema Corte è limitato a casi specifici e non rappresenta un’ulteriore possibilità di riesaminare l’intera vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e riproduttivi di censure già esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La tesi dell’uso personale della sostanza è stata riesaminata dalla Cassazione?
No, la Corte ha considerato le censure relative alla mancata assoluzione per uso personale come manifestamente infondate, confermando la valutazione del giudice di merito senza entrare in un nuovo esame dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riprodutt censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, 5,d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla mancata assoluzione per uso personale del sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla sussistenza di presunti vizi di motivazione, che si presenta, per contro, con ancorché sintetica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.