Ricorso Inammissibile Droga: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti, dichiarando il suo ricorso inammissibile per droga. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso validi e fondati, evidenziando come argomentazioni palesemente infondate portino non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente.
Il Caso: Detenzione di Stupefacenti e l’Appello in Cassazione
I fatti alla base della vicenda riguardano un soggetto condannato in Corte d’Appello per la detenzione di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti, pari a circa 2 chilogrammi. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo mirava a contestare l’accertamento sulla natura della sostanza, mentre il secondo puntava a ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, con una richiesta di diversa valutazione della pena e delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Stato Respinto
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi ‘manifestamente infondati’. Questa valutazione ha determinato una pronuncia di inammissibilità, che impedisce un esame del merito della questione.
Primo Motivo: La Prova della Sostanza Stupefacente
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ritenuto che le prove raccolte fossero più che sufficienti a dimostrare la natura illecita della sostanza. Nello specifico, era stato eseguito un narcotest, considerato idoneo a fornire una prova certa. Inoltre, il quantitativo ingente, circa 2 kg, è stato valutato come un elemento che, di per sé, non lasciava dubbi sulla configurabilità del reato di detenzione di stupefacenti.
Secondo Motivo del ricorso inammissibile droga: La Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La richiesta di una nuova e più favorevole valutazione della pena e delle attenuanti generiche è stata considerata un tentativo di sollecitare un riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già correttamente valutato la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, tenendo conto dei suoi numerosi precedenti penali. Questo dato ‘personologico’ ha giustificato ampiamente la pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Corte risiede nella manifesta infondatezza di entrambe le censure mosse dal ricorrente. Il ricorso è apparso come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e le valutazioni di merito già compiute correttamente nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di garante della corretta applicazione della legge, non di terzo grado di giudizio sul fatto. La chiarezza delle prove (narcotest e quantità) e la logicità della determinazione della pena (basata sui precedenti) hanno reso l’impugnazione priva di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della ‘colpa’ ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, e serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose. La sentenza ribadisce quindi un principio fondamentale: adire la Corte di Cassazione richiede argomentazioni solide e pertinenti, pena l’inammissibilità e l’aggravio di costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘manifestamente infondato’?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è manifestamente infondato quando i motivi proposti sono palesemente privi di pregio, come contestare l’esito di un narcotest a fronte di un ingente quantitativo di sostanza o richiedere una nuova valutazione dei fatti già correttamente decisi dai giudici di merito.
La quantità della sostanza stupefacente è rilevante per la configurabilità del reato?
Sì, la Corte ha specificato che il quantitativo rinvenuto, pari a circa 2 kg, è un elemento decisivo che non lascia ‘residuare dubbi circa la configurabilità del reato’, rafforzando la prova della colpevolezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione futile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1980
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta che fu eseguito narcotest idoneo ad attestare la natura della sostan fermo restando che il quantitativo rinvenuto è pari a circa 2 kg, così da non residuare dubbi circa la configurabilità del reato;
ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione d merito in ordine alla pena e alle attenuanti generiche e risulta comunqu manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo alla natura del fatto e dato personologico, attestato dai plurimi precedenti del ricorrente;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi pro di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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