Ricorso inammissibile: quando la difesa è incompleta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente un’accusa, è necessario affrontare tutti gli elementi probatori a carico. Se il ricorso ne tralascia uno decisivo, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile. Questo caso analizza la conferma di una misura cautelare per detenzione di stupefacenti, dove l’identificazione dell’indagato poggiava su un doppio binario probatorio.
I fatti del caso e la misura cautelare
Il Tribunale di Napoli aveva confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo, accusato di detenzione illecita di cocaina ai fini di spaccio. Secondo l’accusa, l’uomo si riforniva regolarmente da un altro soggetto per gestire una piazza di spaccio, versando una quota ai vertici del sistema criminale locale. Le indagini avevano identificato l’indagato come la persona giunta a casa del fornitore a bordo di uno scooter, basandosi su video-immagini e altre attività investigative.
Le ragioni del ricorso in Cassazione
La difesa dell’indagato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la contestazione del riconoscimento dell’indagato. La difesa sosteneva che l’ordinanza del Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli argomenti presentati in una memoria difensiva, che mettevano in dubbio l’esistenza di elementi certi a sostegno dell’identificazione dell’uomo arrivato in scooter.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non meritevole di un esame nel merito. La decisione si fonda su una lacuna cruciale nell’argomentazione difensiva. Il ricorso, infatti, si concentrava esclusivamente sulla presunta difficoltà di identificazione dalle immagini video, senza però confrontarsi con un secondo, e altrettanto importante, elemento utilizzato dal Tribunale per giungere alla stessa conclusione.
Le motivazioni della decisione
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’identificazione dell’indagato non si basava solo sulla conoscenza pregressa che gli investigatori avevano di lui, essendo un soggetto pluripregiudicato per reati specifici. Esisteva una seconda e autonoma via di identificazione che il ricorso ha completamente ignorato.
Nello specifico, dopo l’arrivo dell’uomo in scooter, era stata attivata un’intercettazione ambientale all’interno dell’abitazione del fornitore. Durante la conversazione registrata, uno degli interlocutori, chiamato “Antonio”, è stato identificato proprio come l’indagato a causa di una sua caratteristica peculiare: la balbuzie.
Il Tribunale aveva dato atto di questa duplice prova. Poiché il ricorso non ha mosso alcuna contestazione su questo secondo elemento (l’identificazione tramite intercettazione), le sue argomentazioni sono risultate parziali e, di conseguenza, inammissibili. La Corte ha applicato il principio secondo cui un ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi (le ragioni della decisione) del provvedimento impugnato.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un concetto chiave per la strategia difensiva: un’impugnazione deve essere completa e attaccare tutti i pilastri su cui si regge la decisione del giudice precedente. Tralasciare un elemento probatorio decisivo, come l’identificazione tramite intercettazione, rende il ricorso inefficace e ne determina l’inammissibilità. Per l’indagato, questo si traduce non solo nella conferma della misura cautelare, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché la difesa ha contestato solo una delle due prove di identificazione (quella visiva tramite scooter), ignorando completamente la seconda, ovvero il riconoscimento dell’indagato tramite un’intercettazione ambientale in cui veniva identificato per la sua balbuzie.
Quali sono stati gli elementi decisivi per l’identificazione dell’indagato?
L’identificazione si è basata su due elementi convergenti: la conoscenza pregressa da parte degli investigatori, dato che l’indagato era un pluripregiudicato per reati di droga, e un’intercettazione ambientale che ha permesso di riconoscerlo dalla sua voce e da una sua caratteristica fisica (la balbuzie).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del Foro di Napoli, difensore di COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza del 19/06/2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NOME COGNOME ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da NOME COGNOME (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME COGNOME chiede l’annullame dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussis di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l’ordinanza n considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente procedimento davanti al Tribunale e allegata all’originale del presente ricorso, quale si contesta l’esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di COGNOME nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Già davanti al Tribunale del riesame COGNOME aveva rappresentato la difficoltà, data l’imponenza del materiale investigativo, di reperire le immagini che hanno consentito di identificare COGNOME come il soggetto che giuns a casa di COGNOME con il motociclo targato TARGA_VEICOLO.
Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservat dalle indagini emerge che COGNOME gestiva una piazza di spaccio e doveva pagar una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei Quart Spagnoli e in particolare a NOME COGNOME da cui si riforniva in modo costant cocaina (p. 5-6 dell’ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell’ordinanza genetica).
In particolare – con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere – in manifeste illogicità, ha considerato che COGNOME è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben not investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo motociclo, si recava casa di COGNOME; inoltre, è stato identificato intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all’ingress casa di COGNOME, con il dialogante di nome «*NOME*NOME perché balbuziente.
Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023