Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del Foro di Napoli, difensore di COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/06/2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a NOME COGNOME ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da NOME COGNOME (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME COGNOME chiede l’annullame dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussis di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l’ordinanza n considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente procedimento davanti al Tribunale e allegata all’originale del presente ricorso, quale si contesta l’esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di COGNOME nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Già davanti al Tribunale del riesame COGNOME aveva rappresentato la difficoltà, data l’imponenza del materiale investigativo, di reperire le immagini che hanno consentito di identificare COGNOME come il soggetto che giuns a casa di COGNOME con il motociclo targato TARGA_VEICOLO.
Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservat dalle indagini emerge che COGNOME gestiva una piazza di spaccio e doveva pagar una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei Quart Spagnoli e in particolare a NOME COGNOME da cui si riforniva in modo costant cocaina (p. 5-6 dell’ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell’ordinanza genetica).
In particolare – con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere – in manifeste illogicità, ha considerato che COGNOME è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben not investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo motociclo, si recava casa di COGNOME; inoltre, è stato identificato intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all’ingress casa di COGNOME, con il dialogante di nome «NOMENOME perché balbuziente.
Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023