Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14133 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEFALCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, e si duole del giudizio di comparazione fra opposte circostanze;
rilevato che il difensore ha depositato memoria integrativa, insistendo nei motivi di ricorso, evidenziando – quanto al primo motivo – come la sentenza impugnata non abbia chiarito in modo puntuale da quali presupposti di fatto e di ciritto ha ricavato l’elemento psicologico del dolo specifico richiesto dalla fattispecie in contestazione, né indicato le ragioni per cui le dichiarazioni rese dai testi, da un lato, non erano idonee ad escludere l’ipotesi ex art. 216 L.F. e, dall’altro, erano sufficienti per elevare un rimprovero penale; in merito al secondo motivo lamenta che la sentenza non si sia confrontata, nell’escludere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con la intensità del dolo;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito, per come formulato, in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali congruamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); va, invero, ricordato che ci si trova di fronte a una situazione di c.d. doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5,
n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME‘Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( SeZ. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizi motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
considerato che, nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni spese dalla sentenza impugnata sia in merito alla bancarotta documentale fraudolenta (e al dolo generico necessario in relazione alla fattispecie contestata – pg. 7 della sentenza), che a quella distrattiva ( pg. 8 della sentenza), avendo anche dato conto della qualificazione giuridica della condotta come fraudolenta e non, come sostenuto dalla Difesa, in termini colposi.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
r Il consigliere estensore