Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione a seguito di un ‘patteggiamento in appello’. La Suprema Corte ribadisce con fermezza un principio fondamentale: la rinuncia ai motivi di appello per ottenere un accordo sulla pena è un atto definitivo che preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni in un successivo ricorso. Questa decisione rende evidente come la strategia processuale debba essere attentamente ponderata, poiché un accordo chiude la porta a future contestazioni, rendendo un eventuale ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato dal difensore di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Roma. In quella sede, l’imputato aveva raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando formalmente ai motivi di appello precedentemente proposti. Nonostante tale rinuncia, il difensore decideva di adire la Corte di Cassazione sollevando ben quattro motivi di doglianza: contestava l’illegittimità della duplicazione della condotta in due distinte rapine, la qualificazione giuridica di un fatto come tentata rapina anziché furto con strappo, il riconoscimento della continuazione tra i reati e, infine, la sussistenza della recidiva. Si trattava, in sostanza, degli stessi punti sui quali si era basato l’appello a cui si era rinunciato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere il tentativo del difensore, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che l’accordo processuale previsto dall’art. 599-bis c.p.p. si basa su un presupposto imprescindibile: la rinuncia ai motivi di impugnazione. Tale rinuncia limita la cognizione del giudice di appello e, di conseguenza, preclude la possibilità di ripresentare le medesime questioni in sede di legittimità. L’esito è stato quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si ancorano alla logica del sistema processuale. Il Collegio ha riaffermato che, a fronte di una sentenza emessa all’esito di un concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si ripropongono doglianze relative ai motivi oggetto di rinuncia. L’accordo tra le parti, infatti, circoscrive l’oggetto del giudizio e cristallizza la responsabilità dell’imputato in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato. L’unica eccezione a questa regola ferrea, come precisato dalla Corte, è rappresentata dall’ipotesi in cui venga irrogata una ‘pena illegale’, ovvero una sanzione non prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o calcolata in modo palesemente errato. Nel caso di specie, i motivi proposti non riguardavano l’illegalità della pena, ma questioni di merito sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti, ovvero proprio gli aspetti coperti dalla rinuncia. Pertanto, la loro riproposizione è stata considerata un’azione processualmente non consentita, che ha condotto inevitabilmente a un giudizio di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica per avvocati e imputati. La scelta di accedere al ‘patteggiamento in appello’ è una decisione strategica con conseguenze definitive. Rinunciare ai motivi di impugnazione per ottenere una pena più mite non è una mossa tattica reversibile, ma un atto che preclude qualsiasi ulteriore discussione sulle questioni di merito rinunciate. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, rafforza la stabilità degli accordi processuali e sanziona i tentativi di aggirare le regole procedurali. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di un accordo deve essere estremamente scrupolosa, poiché una volta accettato, il perimetro di un eventuale e futuro ricorso si restringe drasticamente, lasciando aperta solo la stretta via della contestazione di una pena palesemente illegale.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concordato una pena in appello?
No, il ricorso è inammissibile se vengono riproposti i motivi di doglianza ai quali si era già rinunciato per ottenere l’accordo sulla pena.
Esiste un’eccezione alla regola dell’inammissibilità del ricorso dopo un patteggiamento in appello?
Sì, l’unica eccezione menzionata nella pronuncia è il caso in cui venga irrogata una pena illegale, cioè una sanzione non conforme alla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
In base all’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA il 29/09/1988 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che, con quattro motivi, contestava la illegittimità della duplicazione della condotta in due distinte rapine, la qualificazione giuridica della stessa condotta – che avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo e non come tentata rapina – il riconoscimento della continuazione interna tra tentata rapina al supermercato e tentata rapina al cliente nonchè la sussistenza della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il Collegio riafferma, infatti, che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 -01).
Nel caso di specie è chiara l ‘avvenuta rinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità, che, ciononostante, sono stati riproposti in sede di legittimità, pur essendo preclusi.
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.