Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 10876  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME, accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che, con quattro motivi, contestava la illegittimità della duplicazione della condotta in due distinte rapine, la  qualificazione  giuridica della  stessa  condotta  –  che  avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo e non come tentata rapina – il riconoscimento della continuazione interna tra tentata rapina al supermercato e tentata rapina al cliente nonchè la sussistenza della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il Collegio riafferma, infatti, che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 -01).
Nel caso di specie è chiara l ‘avvenuta rinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità, che, ciononostante, sono stati riproposti in sede di legittimità, pur essendo preclusi.
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.  pen., la  condanna  del  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  processuali  nonché  al versamento,  in  favore  della  Cassa  delle  ammende,  di  una  somma  che  si  determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.