Ricorso Inammissibile Dopo il Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile contestare in appello elementi già concordati e accettati, rendendo così il ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello a seguito di un patteggiamento. L’oggetto della contestazione era il riconoscimento di una specifica circostanza aggravante, prevista dall’art. 80 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/90). L’imputato, pur avendo raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena finale, che teneva conto di tale aggravante, ha successivamente deciso di impugnare questo specifico punto davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al tentativo dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice e solido ragionamento giuridico. I giudici hanno evidenziato come le ragioni addotte dal ricorrente fossero in netto contrasto con la natura stessa del rito prescelto. Il patteggiamento è, per definizione, un accordo tra le parti processuali che cristallizza la pena e le circostanze del reato. Contestare successivamente uno degli elementi fondanti di tale accordo è un’azione non consentita dalla procedura.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su ‘ragioni non consentite dal rito concordato’. Chi accede al patteggiamento accetta un pacchetto complessivo, che include il riconoscimento di eventuali aggravanti in cambio di uno sconto di pena. Voler rimettere in discussione un singolo elemento dell’accordo dopo aver beneficiato del rito speciale è contrario alla logica e alla funzione deflattiva del patteggiamento stesso.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha sottolineato che l’imputato aveva esplicitamente ‘rinunciato al correlato motivo di appello’. Questo significa che, nel momento in cui l’accordo sulla pena è stato formalizzato, la difesa aveva già manifestato la volontà di non contestare l’aggravante in questione. Tornare sui propri passi in sede di Cassazione rappresenta un comportamento processualmente non corretto e, di conseguenza, sanzionato con l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e chiarisce le implicazioni della scelta di questo rito. Per l’imputato, il patteggiamento non è solo una strategia per ottenere una pena più mite, ma anche un atto di rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito. La decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di riesaminare in futuro gli elementi che costituiscono la base dell’accordo. La conseguenza di un ricorso presentato in violazione di questi principi, come dimostra il caso in esame, non è solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici previsti dalla legge, come errori nel calcolo della pena o vizi del consenso. Non è possibile, come stabilito in questa ordinanza, contestare elementi del reato (come un’aggravante) che erano già stati accettati nell’accordo e per i quali si era rinunciato a un motivo di appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza valido motivo.
Perché il ricorso sull’aggravante è stato giudicato inammissibile in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: primo, le motivazioni addotte non erano compatibili con la natura del patteggiamento, che è un accordo; secondo, l’imputato aveva già espressamente rinunciato a contestare quel punto specifico in sede di appello, rendendo la sua successiva impugnazione proceduralmente inaccettabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME DEMETRIO nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso sul riconoscimento della aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309/90 è proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena, che ha considerato la sussistenza di detta aggravante ed essendosi rinunciato al correlato motivo di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025