Ricorso inammissibile: quando l’accordo in appello chiude le porte alla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della rinuncia ai motivi di appello nell’ambito di un concordato sulla pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, sottolineando come l’accordo processuale limiti le successive possibilità di impugnazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la natura vincolante degli accordi in appello e le loro implicazioni strategiche.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i reati di usura continuata ed aggravata ed estorsione aggravata. In secondo grado, la Corte di Appello, su richiesta concorde delle parti, riformava la sentenza di primo grado riducendo la pena a cinque anni e due mesi di reclusione e seimila euro di multa. Tale riduzione era il risultato di un ‘concordato sulla pena’, comunemente noto come ‘patteggiamento in appello’.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla affermazione di responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale chiaro: l’accordo raggiunto in appello aveva escluso la possibilità di contestare in Cassazione i punti oggetto di rinuncia. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della motivazione risiede nella natura dell’accordo stipulato davanti alla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’imputato aveva personalmente concordato con la pubblica accusa di limitare l’oggetto del giudizio d’appello alla sola rideterminazione della pena.
Di conseguenza, aveva esplicitamente rinunciato a tutti gli altri motivi di gravame, tra cui quelli relativi alla sua responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, all’esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche. Questa rinuncia ha avuto l’effetto di ‘espungere’ tali questioni dal perimetro decisionale del giudice d’appello.
Poiché i motivi sulla responsabilità erano stati volontariamente abbandonati, la Corte d’Appello non aveva alcun obbligo di fornire una motivazione su di essi. Pertanto, la successiva doglianza presentata in Cassazione, basata proprio sul vizio di motivazione riguardo alla responsabilità, è stata ritenuta infondata e proposta per motivi non consentiti, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il concordato sulla pena in appello è un atto abdicativo con effetti preclusivi. La scelta di rinunciare a specifici motivi di impugnazione in cambio di una riduzione della sanzione è vincolante e impedisce di riproporre le medesime questioni in un successivo grado di giudizio. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente le strategie difensive, poiché le scelte compiute in una fase processuale possono chiudere definitivamente le porte a future contestazioni.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello dopo aver concordato la pena?
Sì, ma solo per motivi non oggetto di rinuncia. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi (la responsabilità) ai quali l’imputato aveva esplicitamente rinunciato in appello per ottenere una riduzione della pena.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘rinunziato’?
Significa che l’imputato e la sua difesa hanno volontariamente abbandonato una o più contestazioni contro la sentenza, solitamente come parte di un accordo con l’accusa per ottenere un beneficio, come in questo caso una pena più mite.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, avendo concordato la pena e rinunciato ai motivi sulla responsabilità in appello, non poteva più sollevare questioni su quegli stessi punti in Cassazione. La rinuncia aveva tolto al giudice d’appello l’obbligo di motivare su tali punti, rendendo infondata l’impugnazione per vizio di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 39215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in d 15/4/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione del Gip di Taranto e in accoglimento del concordato sulla pe proposto dalle parti, riduceva ad anni cinque, mesi due di reclusione ed euro seimila di mul la pena inflitta a COGNOME NOME NOME relazione ai delitti di usura continuata ed aggrava estorsione aggravata ascrittigli in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del COGNOME COGNOME, con unico motivo, h denunziato il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del prevenuto.
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Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. I giu d’appello a pag. 1 hanno chiarito che l’imputato ha personalmente concordato con la pubblica accusa l’accoglimento del solo motivo di gravame concernente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio rinunziando ai restanti motivi afferenti la responsabilit qualificazione giuridica, l’esclusione della recidiva e il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE atte generiche, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunziati, per tal v espunti dal perimetro cognitivo del giudice d’appello. Da tanto deriva l’insussistenza d obbligo motivazionale in relazione alle censure oggetto dell’atto abdicativo e l’impossibil dolersene in sede di legittimità.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2024
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La Consigliera estensore
La Presidente