Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il 05/02/1978
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Catania.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Catania, preso atto della rinuncia di NOME COGNOME ai motivi di appello relativi alla responsabilità, confermava la condanna per i reati di furto aggravato e ricettazione ed irrogava la pena proposta concordemente dalle parti ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte inquadrate nella fattispecie astratta prevista dall’art. 624 -bis cod. pen. che, sulla base delle emergenze raccolte, avrebbero dovuto essere qualificate come ‘furto semplice’.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il Collegio riafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se
relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 -01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01)
3.2. Nel caso in esame il ricorrente contestava, peraltro in modo del tutto generico, la qualificazione giuridica delle condotte contestate.
Si tratta di doglianza non consentita che non supera la soglia di ammissibiità.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 11 luglio 2025.